PROPOSTE DI SANZIONE PER IL PALIO DI LUGLIO, UN'ECATOMBE

News inserita il 06-08-2018 - Palio

Alberto Tirelli, assessore delegato alla Giustizia paliesca, ha elaborato le proposte di sanzione relative allo scorso Palio del 2 luglio, sulla base di quanto disposto dal Regolamento del Palio e dalla relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti dagli Ispettori della pista e dal Mossiere, e tutti gli atti o documentazioni acquisiti.

Di sanzionare il fantino della Contrada della Tartuca Andrea Chessa, detto Nappa II, così come previsto dall’art. 99 del Regolamento del Palio, la squalifica per 6 Palii e dalle relative prove, perché il suo comportamento reiterato e volontario, sia in occasione della 4^ prova sia per il Palio, ha causato aperta violazione alle norme regolamentari. In particolare in più occasioni, ignorando volontariamente i continui richiami del Mossiere, ha intenzionalmente bloccato l’ingresso della Contrada di rincorsa causando il ritardo della partenza.

Sanzionato anche il fantino della Contrada del Valdimontone, Giuseppe Zedde, detto Gingillo, così come previsto dall’art.

99 del Regolamento, con la squalifica per 2 Palii e dalle relative prove, perché il suo comportamento teso a creare ostacolo e danneggiamento al fantino della Nobile Contrada del Nicchio è stato compiuto con volontà, trascurando i continui e incessanti richiami del Mossiere a riprendere la posizione che la sorte gli aveva assegnato.

Per Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, fantino della Nobile Contrada del Nicchio, considerando quanto previsto dall’art. 99 del Regolamento, l’ammonizione per aver cambiato posto ponendosi volontariamente in una posizione avvantaggiata rispetto a quella toccatagli, infrangendo l’art. 87, che richiama il comma 1 dell’art. 64 dove ciascun fantino è obbligato a mantenere il posto assegnatogli. Una seconda ammonizione per essersi trovato in una situazione di vantaggio alterando volontariamente lo schieramento stabilito dalla sorte e infrangendo le norme regolamentari.

A Giosuè Carboni, detto Carburo, della Contrada della Lupa, come previsto dall’art. 99 del Regolamento, l’ammonizione per aver cambiato posto con la volontà di rimanere in una posizione che non gli spettava, e infrangendo l’art. 87 che richiama il comma 1 dell’art. 64 dove ciascun fantino è obbligato a mantenere il posto assegnatogli.

Alla Contrada della Chiocciola la censura perché il Capitano, in occasione della 3^ prova si è rivolto al Sindaco con tono irriguardoso, nonostante poi quest’ultimo abbia formulato le proprie scuse in occasione della riunione svoltasi prima della 4^ prova. La sanzione viene proposta in base a quanto previsto dall’art. 97, punto a) per la responsabilità diretta in base all’art. 101 comma 2.

In base a quanto previsto dall’art. 97 punto a) una censura alla Contrada della Lupa per responsabilità diretta per avere il proprio fantino cambiato posto con quello della Nobile Contrada del Nicchio e non aver mai cercato di riprendere la posizione toccatagli in sorte.

Per la Nobile Contrada del Nicchio sono state proposte le seguenti sanzioni. Una censura (art. 97 punto a) per avere, il proprio fantino, cambiato posto per trovare una posizione avvantaggiata. Una seconda censura per responsabilità diretta (art. 101 comma 2) nei confronti del proprio contradaiolo che scendendo dal palco si è trovato in pista senza alcuna autorizzazione. Una deplorazione (art. 97 punto b), per responsabilità diretta, in base all’art. 101 comma 2, per aver impedito l’uscita delle altre Contrade e del corteo della vittoria.
Nessuna proposta di sanzione per il fronteggiamento con il Valdimontone perché secondo l’assessore delegato Tirelli <<L’azione del fronteggiamento fra Contrade rivali riveste nel Palio una connotazione propria della secolare tradizione dell’intera città e, in parte, deve risultare intrinseca al tessuto sociale dell’ambiente paliesco, come lo sono tutte le fasi che lo compongono e lo rendono unico>>. Secondo la lettura dell’assessore <<Il fronteggiamento non ha causato nessun problema all’ordine pubblico>>, si è trattato di un’azione <<che rientra in quello spirito di sana tradizione paliesca di cui la stessa storia ne è garanzia assoluta>>.

Una deplorazione alla Contrada di Valdimontone (art. 97 punto b), perché ritenuta responsabile del costante atteggiamento tenuto tra i canapi dal proprio fantino (art. 101 comma 2). Il fantino, nonostante i continui richiami e avvertimenti del Mossiere, dalla nona posizione si è volontariamente spostato per andare ad occupare posizioni non consentite dalle norme. Una censura (art. 97 punto a) per responsabilità diretta, come previsto dal comma 2 dell’art. 101, per il comportamento tenuto dal proprio barbaresco per aver riportato il cavallo indietro di 10 metri in occasione del fronteggiamento con i contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio, nonché per il fatto che un contradaiolo del Valdimontone ha spinto il cavallo verso i contradaioli del Nicchio, pur non colpendoli. Il divieto, per un anno, alla Contrada di Valdimontone di far ricoprire incarichi, soggetti ad approvazione secondo quanto previsto dall’art. 17, al Barbaresco.
Anche per la Contrada di Valdimontone Tirelli non ha proposto alcuna sanzione per il fronteggiamento verificatosi con il Nicchio.

Una censura (come previsto dall’art. 97 punto a) alla Nobile Contrada dell’Oca, per la responsabilità diretta della Contrada nell’atteggiamento tenuto dai propri contradaioli in occasione dell’assegnazione del cavallo (art. 101 comma 2), per aver disatteso gli accordi, del giugno 2013, intercorsi con la Contrada rivale della Torre.

Squalifica per 2 Palii alla Contrada della Tartuca (art. 97 punto c), considerata responsabile del reiterato atteggiamento tenuto tra i canapi dal proprio fantino (comma 2 dell’art. 101). Come previsto dall’art. 97 punto b), una deplorazione per la responsabilità diretta, in base al comma 1 dell’art. 101, per aver violato il dettato dell’art. 87 che richiama il comma 2 dell’art. 63, da parte del proprio Capitano, con continuità in più occasioni.

 

 

 

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