FSP POLIZIA CONTRO LO SCUDO PENALE PER I DIRIGENTI DELLA DIFESA

News inserita il 28-03-2020 - Attualità Siena

E' stato approvato un emendamento dalla commissione difesa che dà l'immunità ai dirigenti e preposti delle amminstrazioni del settore sicurezza, trovando l'opposizione dell'organizzazione sindacale dei poliziotti

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato del sindacato di polizia Fsp.
Illustre Ministro, Pregiatissimo Capo della Polizia, Onorevoli componenti delle Commissioni parlamentari, è fuor di dubbio che l’unicità e drammaticità della
situazione che il nostro Paese sta vivendo giustifica, seppur solo in parte, i continui
aggiustamenti normativi e le procedure di contenimento del Covid19, caricando sulle
spalle dei datori di lavoro, pubblici e privati, il compito assai delicato e complesso di
provvedere alla gestione del personale, alla riorganizzazione e riprogrammazione
dell’attività, tenendo sempre presente l’obiettivo primario di garantire la tutela della
salute dei dipendenti.
Al riguardo non ci sembra fuori luogo richiamare quanto previsto dall’art. 2087
c.c. in base al quale «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Tale previsione, avente carattere generale, trova poi specifica declinazione in
norme primarie e, segnatamente, nel D.Lgs. 81/2008.
Ben consapevoli della delicatezza e complessità della situazione, però, non
possiamo esimerci dal segnalare la nostra più ferma contrarietà in ordine alla
decisione della IV Commissione Difesa del Senato la quale - nell’ambito dei lavori
per la conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, nr. 18 - ha approvato un
emendamento che, in buona sostanza, concede l’immunità in sede civile e penale al
datore di lavoro, dirigente e preposto appartenenti alle amministrazioni del c.d.
“Comparto Sicurezza e Difesa”, per la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid19.
Si vorrebbe, pertanto, escludere la responsabilità di tali figure
dell’organizzazione prevenzionistica, espressamente prevista dal d. Lgs. 81/08 e dal
codice civile, a meno che non venga riconosciuta a loro carico la colpa grave o il
dolo.
Al di là di ogni pur lecita ed opportuna considerazione in ordine alla tenuta
costituzionale di una previsione di legge che escluda la responsabilità di tali figure
SOLO nell’ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 19 della legge
4.11.2010, nr. 183, ciò che colpisce e indigna di più è il dover prendere atto che
mentre gli operatori di polizia sono chiamati ad esporsi come mai prima d’ora, i
generali e i vertici ministeriali si attrezzano non per fornir loro i necessari DPI ma
per non essere chiamati a rispondere in caso di lesioni o decessi da Covid19 di cui
fosse vittima “uno di noi”.
In altre parole si profila il rischio che, in assenza di comportamenti abnormi da
parte del lavoratore - al momento unica esimente che può essere invocata dal datore
di lavoro in caso di lesioni o decesso del lavoratore - gli orfani, le vedove o i nostri
colleghi eventualmente colpiti da Covid19 non potrebbero far valere le loro ragioni
nelle competenti sedi giurisdizionali.
Tale prospettiva è per noi del tutto inaccettabile.
Il d.lgs. 81/08 e le pertinenti norme del codice civile sono un baluardo di civiltà
che non può e non deve essere messo in discussione, soprattutto quando ai lavoratori
viene imposto di assicurare la prestazione in condizioni sanitarie così
drammaticamente gravi e con DPI inadeguati.
E ciò è ancor più vero se si considerano gli scenari evocati dagli organi di
sicurezza interna che preannunciano, in maniera credibile, la possibilità di una
“deriva sociale” dovuta ai bisogni materiali di una gran massa di famiglie senza più
reddito e/o strumenti di sostegno.
E a tal proposito, chi fronteggerà la possibile rabbia e la disperazione di questa
gente se è quando dovesse concretizzarsi “l’assalto ai forni”?
Vi sono quindi ragioni più che sufficienti, in punto di fatto e di diritto,
perché il maldestro tentativo di assecondare la richiesta di immunità avanzata
dalle gerarchie militari, venga immediatamente stoppata.
E se proprio immunità dovrà essere, che si faccia tesoro, a tempo debito e ad
emergenza superata, dei principi e delle opportunità indicate dall’art. 2 del codice
penale in materia di successione delle leggi penali.
Ma nessuno pensi di ottenere, solo per se stesso, una così estesa ed immotivata
immunità a discapito dell’anello debole della catena, cioè i lavoratori.
Quegli stessi lavoratori che, pur non essendo stati ancora provvisti dei
necessari ed idonei DPI, non possono certo omettere un atto del loro ufficio laddove
questo dovesse imporre anche un diretto contatto fisico con soggetti positivi al
Covid19 e magari asintomatici.
Confidiamo, pertanto, che l’emendamento approvato dalla Commissione
Difesa del Senato venga cassato “senza se e senza ma”.

Fsp Polizia

 

 

 

 

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