FSP POLIZIA CONTRO LO SCUDO PENALE PER I DIRIGENTI DELLA DIFESA

Inserita il 28-03-2020 - Attualità

E' stato approvato un emendamento dalla commissione difesa che dà l'immunità ai dirigenti e preposti delle amminstrazioni del settore sicurezza, trovando l'opposizione dell'organizzazione sindacale dei poliziotti

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato del sindacato di polizia Fsp.Illustre Ministro, Pregiatissimo Capo della Polizia, Onorevoli componenti delle Commissioni parlamentari, è fuor di dubbio che l’unicità e drammaticità dellasituazione che il nostro Paese sta vivendo giustifica, seppur solo in parte, i continuiaggiustamenti normativi e le procedure di contenimento del Covid19, caricando sullespalle dei datori di lavoro, pubblici e privati, il compito assai delicato e complesso diprovvedere alla gestione del personale, alla riorganizzazione e riprogrammazionedell’attività, tenendo sempre presente l’obiettivo primario di garantire la tutela dellasalute dei dipendenti.Al riguardo non ci sembra fuori luogo richiamare quanto previsto dall’art. 2087c.c. in base al quale «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa lemisure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sononecessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».Tale previsione, avente carattere generale, trova poi specifica declinazione innorme primarie e, segnatamente, nel D.Lgs. 81/2008.Ben consapevoli della delicatezza e complessità della situazione, però, nonpossiamo esimerci dal segnalare la nostra più ferma contrarietà in ordine alladecisione della IV Commissione Difesa del Senato la quale - nell’ambito dei lavoriper la conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, nr. 18 - ha approvato unemendamento che, in buona sostanza, concede l’immunità in sede civile e penale aldatore di lavoro, dirigente e preposto appartenenti alle amministrazioni del c.d.“Comparto Sicurezza e Difesa”, per la durata dello stato di emergenzaepidemiologica da Covid19.Si vorrebbe, pertanto, escludere la responsabilità di tali figuredell’organizzazione prevenzionistica, espressamente prevista dal d. Lgs. 81/08 e dalcodice civile, a meno che non venga riconosciuta a loro carico la colpa grave o ildolo.Al di là di ogni pur lecita ed opportuna considerazione in ordine alla tenutacostituzionale di una previsione di legge che escluda la responsabilità di tali figureSOLO nell’ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 19 della legge4.11.2010, nr. 183, ciò che colpisce e indigna di più è il dover prendere atto chementre gli operatori di polizia sono chiamati ad esporsi come mai prima d’ora, igenerali e i vertici ministeriali si attrezzano non per fornir loro i necessari DPI maper non essere chiamati a rispondere in caso di lesioni o decessi da Covid19 di cuifosse vittima “uno di noi”.In altre parole si profila il rischio che, in assenza di comportamenti abnormi daparte del lavoratore - al momento unica esimente che può essere invocata dal datoredi lavoro in caso di lesioni o decesso del lavoratore - gli orfani, le vedove o i nostricolleghi eventualmente colpiti da Covid19 non potrebbero far valere le loro ragioninelle competenti sedi giurisdizionali.Tale prospettiva è per noi del tutto inaccettabile.Il d.lgs. 81/08 e le pertinenti norme del codice civile sono un baluardo di civiltàche non può e non deve essere messo in discussione, soprattutto quando ai lavoratoriviene imposto di assicurare la prestazione in condizioni sanitarie cosìdrammaticamente gravi e con DPI inadeguati.E ciò è ancor più vero se si considerano gli scenari evocati dagli organi disicurezza interna che preannunciano, in maniera credibile, la possibilità di una“deriva sociale” dovuta ai bisogni materiali di una gran massa di famiglie senza piùreddito e/o strumenti di sostegno.E a tal proposito, chi fronteggerà la possibile rabbia e la disperazione di questagente se è quando dovesse concretizzarsi “l’assalto ai forni”?Vi sono quindi ragioni più che sufficienti, in punto di fatto e di diritto,perché il maldestro tentativo di assecondare la richiesta di immunità avanzatadalle gerarchie militari, venga immediatamente stoppata.E se proprio immunità dovrà essere, che si faccia tesoro, a tempo debito e ademergenza superata, dei principi e delle opportunità indicate dall’art. 2 del codicepenale in materia di successione delle leggi penali.Ma nessuno pensi di ottenere, solo per se stesso, una così estesa ed immotivataimmunità a discapito dell’anello debole della catena, cioè i lavoratori.Quegli stessi lavoratori che, pur non essendo stati ancora provvisti deinecessari ed idonei DPI, non possono certo omettere un atto del loro ufficio laddovequesto dovesse imporre anche un diretto contatto fisico con soggetti positivi alCovid19 e magari asintomatici.Confidiamo, pertanto, che l’emendamento approvato dalla CommissioneDifesa del Senato venga cassato “senza se e senza ma”.

Fsp Polizia

 

© OKSIENA.IT - Testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Siena il 26/05/2010 - Num. Reg.Stampa = 6 - P.IVA 01286400526
Realizzato da Leonardo - Contatti: posta@oksiena.it - Redazione Tel. 348 5103974 - Pubblicità Tel. 338 3869640 - Cookie Privacy Policy - MAGGIORI DETTAGLI
Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione della società editrice PUNTO IT SNC