La sentenza n. 386/2026 accoglie le ragioni della FLC CGIL Siena e ribadisce il rispetto delle regole sull’assemblea sindacale previste dal CCNL Istruzione e Ricerca

La FLC CGIL di Siena annuncia una vittoria giudiziaria davanti al Tribunale di Siena – Sezione Lavoro. Con la sentenza n. 386/2026, il giudice ha respinto l’opposizione presentata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando integralmente il decreto emesso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori su ricorso della FLC CGIL provinciale di Siena, assistita dall’avvocato Francesco Americo.
La decisione ha accertato il carattere antisindacale della condotta adottata dall’amministrazione scolastica attraverso la dirigente dell’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, in relazione alla gestione tardiva e non adeguata della comunicazione riguardante l’assemblea sindacale del 19 marzo 2026.
Secondo il Tribunale, la violazione dell’art. 31 del CCNL Istruzione e Ricerca ha avuto conseguenze concrete sull’esercizio del diritto di assemblea e sul corretto svolgimento delle relazioni sindacali all’interno dell’istituto.
La sentenza chiarisce che le tempistiche previste dal contratto collettivo nazionale – dalla pubblicazione dell’avviso all’albo fino alla comunicazione al personale e alla possibilità per le altre organizzazioni sindacali di chiedere assemblee congiunte o separate – non rappresentano semplici formalità burocratiche.
Si tratta, infatti, di passaggi indispensabili per garantire che lavoratrici e lavoratori possano ricevere le informazioni necessarie, valutare la partecipazione e organizzarsi in condizioni di effettiva parità tra le diverse rappresentanze sindacali.
Il giudice ha inoltre escluso che un eventuale malfunzionamento della piattaforma informatica potesse giustificare il ritardo nella comunicazione. La motivazione evidenzia infatti l’assenza di una documentazione tecnica a supporto del problema e la mancata adozione di strumenti alternativi che avrebbero potuto assicurare comunque la tempestiva conoscibilità dell’iniziativa sindacale.
La sentenza precisa anche che la violazione delle prerogative sindacali non viene meno per il semplice fatto che l’assemblea si sia svolta regolarmente o che il numero dei partecipanti non sia risultato inferiore rispetto ad altre occasioni.
La lesione del diritto, secondo il Tribunale, si verifica già quando l’amministrazione limita senza giustificazione il tempo disponibile per informarsi, organizzare la partecipazione e consentire alle organizzazioni sindacali di esercitare pienamente le proprie funzioni.
Confermata anche la legittimità dell’ordine di pubblicazione del provvedimento, inizialmente riferito al decreto e ora alla sentenza, per trenta giorni sull’albo online dell’istituto. Il Tribunale ha ritenuto tale misura proporzionata e necessaria per ripristinare il rispetto delle regole sindacali violate e orientare il comportamento futuro dell’amministrazione scolastica.
Per la FLC CGIL Siena, la decisione rappresenta un precedente significativo per le scuole del territorio, riaffermando che il diritto di assemblea e le prerogative sindacali devono essere tutelati concretamente e non possono essere compromessi da procedure organizzative che riducano gli spazi di partecipazione.
La sentenza conferma quindi la possibilità di contrastare anche in sede giudiziaria ogni violazione delle regole previste dalla contrattazione collettiva, a tutela dei diritti e della dignità del personale scolastico.













































