Iniziamo oggi un viaggio tra le norme che regolano la nostra festa.
Gli avvenimenti delle due carriere del 2017 hanno evidenziato la non completa conoscenza da parte di alcuni senesi su certe disposizioni contenute nel regolamento del Palio. Iniziamo quindi oggi alcuni appuntamenti attraverso i quali proveremo a far un po’ di chiarezza in materia, andando ad analizzare le regole che disciplinano la nostra festa e soffermandoci maggiormente su quelle meno conosciute o che possono essere maggiormente equivocate. Il nostro scopo non sarà certamente quello di proporre delle lezioni di “diritto paliesco”, ma di provare ad avvicinare i contradaioli al regolamento, che non deve essere visto come un comune codice legislativo, ma come la raccolta di norme che regola la massima espressione della gioia del popolo senese e che, come tale, merita di essere ben conosciuto.
L’articolo 1 fissa in modo perentorio nel 2 luglio e nel 16 agosto le date di effettuazione dei Palii ordinari.

A proposito di carriere straordinarie, l’art. 2 dell’attuale regolamento prevede che in presenza di eventi o ricorrenze eccezionali, (espressione anch’essa aggiunta al testo normativo nel 1949 al fine di evitare l’abuso degli straordinari per avvenimenti di scarsa rilevanza), non necessariamente di carattere religioso, possono essere indetti Palii straordinari su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale (da qui in avanti Giunta), o del Consiglio Comunale (di qui in avanti Consiglio) o su richiesta del Magistrato delle Contrade (da qui in avanti Magistrato) o di comitati o enti cittadini. Se la richiesta risulta fondata, il Sindaco informa il Magistrato che provvede a consultare le contrade che non abbiano punizioni in corso al fine di raccogliere le adesioni mediante le relative assemblee. Se almeno 10 contrade aderiranno allo straordinario, spetterà al Consiglio la decisione ultima sull’effettuazione altrimenti, così come accaduto nel 2011 con il “Palio del Costituto”, la procedura si interromperà. Una volta che il Consiglio si sarà espresso favorevolmente, il Sindaco provvederà a darne comunicazione alle contrade, consentendo così a quelle che in un primo momento avevano espresso parere negativo o che si erano astenute, di aderire o di rinunciare definitivamente allo straordinario. Questa ultima decisione dovrà essere comunicata per iscritto al Sindaco ed al Magistrato entro 10 giorni. In mancanza di tale comunicazione la contrada si considererà rinunciataria a tutti gli effetti. La possibilità data alla contrada di ritornare sui propri passi dopo il primo parere negativo fu introdotta solo con la revisione regolamentare del 1970.
L’art. 7 precisa come la soprintendenza e la direzione dei Palii ordinari e straordinari spettino all’Amministrazione Comunale, che è coadiuvata in tali funzioni da una Deputazione ( i cd Deputati della Festa) composta da 3 membri nominati dalla Giunta. Per questa nomina, il Magistrato presenterà al Comune una segnalazione non vincolante di almeno 6 nominativi. La Deputazione, nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà dei 3 Ispettori di Pista, introdotti ufficialmente nel regolamento a partire dal 1981, e che sono nominati con la stessa modalità dei Deputati della Festa.
Nel 1949 fu poi inserito il divieto, oggi contenuto nell’ultimo comma dell’art. 8, di promuovere lotterie, concorsi o iniziative che possano far sorgere interessi economici sul Palio poiché, come emerge dalla relazione della commissione per la revisione del regolamento “le finalità del Palio e lo spirito che lo anima rendono necessaria la sua conservazione così come tramandata senza interferenze esterne che, oltre a menomarne il pregio, finirebbero col turbarne lo svolgimento per le inevitabili conseguenti interferenze”.
Davide Donnini
Foto tratta da www.ilpalio.org