STORIA DEL PALIO: GLI ARTICOLI 100 E 101 DEL REGOLAMENTO

News inserita il 04-04-2018 - Palio - Rubrica Storia del Palio

La procedura sanzionatoria straordinaria e la cd. “responsabilità oggettiva”

Se gli artt. 97 e seguenti, come già analizzato, illustrano il metodo ordinario per l’irrogazione delle sanzioni per contrade e fantini, l’art. 100, introducendo il provvedimento d’urgenza adottato dall’Assessore Delegato, disciplina la procedura straordinaria.

Quando infatti si tratti “di casi particolarmente gravi per i quali sia prevista nel regolamento la pena dell’esclusione al Palio imminente per contrade o fantini, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, l’Assessore Delegato, su rapporto dei Deputati e del Mossiere ed udite le parti interessate, può adottare un provvedimento d’urgenza che ha immediata esecuzione a patto che il provvedimento relativo ai fantini sia a questi notificato prima della cerimonia di segnatura, altrimenti esso produrrà i propri effetti nel Palio successivo. Contro tale provvedimento non è ammesso alcun tipo di ricorso”. Attraverso questa disposizione, nella parte in cui stabilisce che il provvedimento dovrà essere notificato prima della segnatura, il regolamento vuol permettere alla contrada di poter sostituire il fantino che si sia macchiato di gravi infrazioni per poter così correre la carriera. Se il provvedimento fosse infatti a lui notificato dopo la segnatura, la contrada, stante la disposizione dell’art. 58 che vieta la sostituzione del fantino dopo tale cerimonia, sarebbe impossibilitata a partecipare al Palio. Per ciò che riguarda le infrazioni relative alle contrade, pareri autorevoli ritengono che essa possa benissimo essere esclusa dal correre il Palio imminente per fatti gravi ad essa addebitabili e commessi fintanto che la carriera stessa non sia stata corsa. La procedura illustrata nell’art. 100 è stata attivata due volte in tempi piuttosto recenti: nel luglio 1978, e nel più volte citato Palio di luglio 2015. Durante la prima prova della carriera di Provenzano ’78, il fantino della Chiocciola Valente prese per il giubbetto Canapino che correva nella Tartuca, facendolo cadere. La notte stessa, Valente fu squalificato per quel Palio e la Chiocciola dovette affidarsi al debuttante Tremoto. Nel luglio 2015, la scorrettezza del fantino Veleno II ai danni di Tittia fu invece compiuta durante la disputa della carriera, ed il provvedimento dell’Assessore Delegato, datato 3 luglio, dispose la sospensione del Columbu per il seguente Palio dell’Assunta. Ed il dibattito successivamente sorto tra gli esperti in materia di giustizia paliesca circa l’ambito di applicazione temporale di tale norma (se da limitarsi ai soli fatti accaduti anteriormente la corsa del Palio o, estendibile per analogia anche alle fasi della carriera stessa, come accaduto nel 2015), non ha per ora portato a conclusioni condivise.

Oggetto di tante critiche, ma anche di sostanziali modifiche nel corso degli anni, è  stato il tanto discusso art. 101. Introdotto nel 1949, “al fine di dare ai dirigenti un maggiore senso di responsabilità inerente la carica ricoperta e per fermare gli eccessi di fanatismo dei contradaioli che rischierebbero di provocare un nocumento alla propria contrada”, e che trova un antenato nell’art. 23 del regolamento del 1856 (“finalmente ove avvenisse che in occasione, o per causa delle Corse fosse in qualunque guisa turbato l'ordine pubblico, oltre le pene prescritte dagli Ordini veglianti contro gli Autori del disordine, ed indipendentemente da quelle, sarà in facoltà del Consiglio di Prefettura il decretare la esclusione dalle Corse da uno sino a cinque anni di quelle contrade che o direttamente, o per mezzo dei respettivi Capitani, e Fantini, o in qualsiasi altro modo avranno al disordine stesso dato causa o partecipato”), esso presenta due tipi di responsabilità per la contrada: la responsabilità diretta, illustrata nel primo comma, che è rimasto invariato dalla sua introduzione (“agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio”), e la responsabilità indiretta, introdotta nel secondo comma a partire dal 1972 al fine di aumentare l’autodisciplina contradaiola, e più volte variato, fino alla redazione ultima del 1999 (“è altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio”). Di rilevante importanza, è anche il terzo comma dell’articolo, che prevede come “l'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”. E non sono stati rari i casi nel corso degli anni, di un’applicazione “morbida” di tale norma, e talvolta si è assistito addirittura ad una totale esclusione delle responsabilità per la contrada tenendo conto del comportamento fattivo dei dirigenti, come ad esempio è accaduto nel luglio 2001 nei confronti di Chiocciola e Tartuca: le due contrade in quell’occasione diedero vita ad un fronteggiamento dopo una prova, e solo il pronto ed efficace intervento delle due dirigenze impedì che questo si trasformasse in scontro. Per questi motivi, il Comune decise di non procedere nei confronti delle due contrade.

Davide Donnini

 

 

 

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