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DAL 1 DICEMBRE IN VIGORE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL PALIO

News inserita il 30-11-2019

Come cambieranno gli articoli 37, 38, 92 e 100  

Il 1° dicembre, in occasione dell’apertura del nuovo anno contradaiolo, entreranno in vigore le modifiche al regolamento per il Palio, recentemente approvate invia definitiva dal Consiglio Comunale, che riguardano gli articoli 37, 38 (disposizioni già sperimentate con riscontri favorevoli in occasione delle due carriere del 2019), 92 e 100. Tali novità fanno seguito a quelle introdotte alcuni mesi or sono che fissano al 31 marzo il termine ultimo per la proposta di Palio straordinario, fatti salvi eventi di natura eccezionale accaduti dopo tale data, e che prevedono la diffida, accanto all’ammonizione ed alla squalifica, tra le sanzioni a carico dei fantini.

L’articolo 37, incluso nel capo IV, tratta delle fasi preliminari all’assegnazione dei cavalli, creando un primo step per ciò che riguarda la selezione dei soggetti, vale a dire la pre – iscrizione, strumento attraverso il quale il Sindaco, assieme ai veterinari e con la partecipazione dei 10 Capitani, il cui parere è però solo consultivo, può escludere alcuni cavalli dalla previsita. I soggetti che otterranno poi l’idoneità sanitaria a correre sul Campo a seguito delle visite veterinarie dovranno obbligatoriamente partecipare alle prove regolamentate (finalmente citate nel regolamento dopo quasi trenta anni dalla loro introduzione), con l’esclusione dei cavalli che non necessitino, a giudizio della commissione veterinaria, di ulteriori esami, che saranno perciò ammessi direttamente alla tratta. I cavalli assenti alle prove regolamentate verranno esclusi automaticamente dalla tratta. Al termine di tali prove, sarà compito dei veterinari fornire al Sindaco ed ai Capitani una nota dei soggetti ammessi alla tratta con i relativi pareri.

Novità anche per ciò che concerne le assenze “ingiustificate” alla tratta: la nuova norma impone infatti ai proprietari dei cavalli ammessi di presentare i propri soggetti la mattina del 29 giugno e del 13 agosto, pena l’impossibilità di partecipare alle operazioni del Palio successivo, fatti salvi i casi di impedimento verificato dai veterinari. Se l’assenza del soggetto si verificherà nuovamente nei successivi 3 Palii, il cavallo verrà escluso per 3 anni.

Con il novellato art. 38, il Sindaco demanda al dirigente incaricato tutte le funzioni, attraverso un proprio atto, relative al compenso a titolo di noleggio dei cavalli presentati alla tratta e per quelli prescelti dai dieci Capitani. Nello stesso tempo di cui al comma precedente, vengono disposti gli interventi economici e le azioni di tutela del cavallo necessari in caso di infortunio nel "Campo". Al momento della presentazione del cavallo, ciascun proprietario, o suo rappresentante, appone la propria firma in calce ad un estratto del presente articolo, attestando di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute.

L’art. 92 introduce innovazioni concernenti il contenuto della relazione dei Deputati della Festa, sulla base della quale l’Assessore Delegato procederà alle proposte di sanzione nei confronti di contrade e fantini; tale relazione, oltre ai rapporti del Mossiere e degli Ispettori di Pista, può essere integrata da atti o documentazione, acquisita entro 5 giorni dalla disputa del Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, i Fantini su specifici atti e, a partire dalle carriere 2020, anche il Mossiere o il Comandante di Polizia Municipale. Il nuovo testo specifica inoltre che documenti, fotografie o filmati non potranno più essere anonimi, pena la non utilizzabilità ai fini della relazione.

Nell’art. 100 infine, si attribuiscono al Sindaco, e non più all’Assessore Delegato i poteri di adottare i provvedimenti di urgenza quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell'esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione.

 

Davide Donnini

 

 
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