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STORIA DEL PALIO: LE CONTRADE ED I CAPITANI NEL REGOLAMENTO

News inserita il 04-12-2017

Le norme riguardanti i massimi dirigenti, il seggio ed i loro rapporti con il Comune.

Nel secondo appuntamento del nostro viaggio all’interno del regolamento del Palio, ci occuperemo delle norme contenute nel capo II, un capitolo interamente tecnico e riguardante le contrade, il capitano, il seggio ed i rapporti che questi soggetti intrattengono con il Comune.

L’articolo 9 del regolamento dispone che le Contrade sono Enti autonomi, e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o Statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni, sebbene, a norma del 4° comma dello stesso articolo, in occasione del Palio, le Contrade sono tenute all'osservanza delle prescrizioni municipali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione. L’alto patrocinio delle contrade spetta al Comune (art. 9.3). Queste disposizioni confermano in pieno le parole di Aldo Cairola che descriveva le contrade come “entità amministrative militari e religiose che vivono un’autonomia reale segnata da secoli di storia….che governano le loro sedi religiose….che hanno leggi che regolano i propri confini e che stabiliscono nel Comune un garante”. Di fondamentale importanza è anche il secondo comma del già citato art. 9 (le insegne, bandiere, stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive delle contrade non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico, o diffuse, senza la preventiva autorizzazione della Contrada interessata e del Magistrato delle Contrade. I contravventori sono perseguiti nei modi di legge), che tutela le consorelle e la loro immagine da eventuali ed illegittimi sfruttamenti.

L’autonomia contradaiola può in alcuni casi venire meno, come, ad esempio, nella fattispecie prevista dall’art.10: quando venga a mancare il Seggio e agli appartenenti alla Contrada, malgrado i formali inviti scritti dei Comune, da affiggersi presso la sede per tre volte di seguito e per dieci giorni ciascuno, non riesca possibile la ricostituzione, e gli appartenenti stessi invochino tale provvedimento, o con la loro inerzia lo rendano indispensabile o quando si verifichi da parte della Contrada una assoluta e ingiustificata inattività che si prolunghi per almeno un triennio, così che il Seggio in carica debba considerarsi decaduto, la Giunta, sentito il parere del Magistrato può nominare un commissario per la ricostituzione del Seggio e per la sua momentanea reggenza, scelto tra una rosa di 3 nomi di esperti di vita contradaiola fornita dal Magistrato stesso. Tale commissario durerà in carica 3 mesi, alla scadenza dei quali, se il Seggio non sarà ricostituito o perdurerà l’inattività, ne verrà nominato un altro.

Ogni contrada dovrà comunicare al Comune una lista con i nomi dei componenti del Seggio, indicando le cariche ricoperte da ognuno di essi. Tale comunicazione deve essere fatta ogni volta che la contrada provvede ad una modifica, anche parziale, di tali componenti, o comunque entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione, la rappresentanza nei confronti del Comune non potrà essere esercitata (art.12). Il Comune riconosce nel Priore il capo della contrada ed il suo legale rappresentante e corrisponde con esso per ciò che riguarda la singola contrada (art 13). Per le questioni di Palio invece il Comune corrisponde con il Capitano, il cui nominativo (art 14) dovrà essere notificato al Sindaco entro la fine di maggio, per essere da questi approvato. Già nell’800 era in vigore tale pratica, ma in quell’epoca l’approvazione serviva soltanto ad evitare che le contrade eleggessero come massimo dirigente una persona con precedenti penali gravi o che svolgesse la carica per mero scopo di lucro. Addirittura a metà del XIX secolo c’era chi riuscì a farsi eleggere capitano di più contrade, come ad esempio Alessandro Medici, già capitano del Leocorno per quasi 10 anni, poi capitano del Nicchio nominato capitano dell’Aquila nel 1851, la cui elezione non fu approvata dal Comune poiché egli risultò “oltremodo pregiudicato con la giustizia e con la polizia”. Decorso il termine sopra citato, le funzioni del Capitano saranno attribuite al Priore, come accaduto lo scorso anno a Gabriele Gragnoli della Lupa o, per citare un ulteriore esempio di capitano – priore vittorioso sul Campo, a Luigi Socini Guelfi che, nel luglio 1955 ricopriva contemporaneamente le cariche di massimo dirigente e di Rettore del Bruco. A norma dell’articolo 15, non sono eleggibili a capitano coloro che non abbiano compiuto la maggiore età, gli interdetti, gli inabilitati, chi si trovi in stato di fallimento e chiunque abbia riportato condanna per reato comune, non colposo. In presenza di simili circostanze, il Sindaco, entro 15 giorni deve comunicare alla contrada i motivi di ineleggibilità, invitandola alla sostituzione. Modifiche alla persona del Capitano sono ammesse solo per giustificato motivo purché tale modifica sia notificata non oltre il dodicesimo giorno prima dell’assegnazione dei cavalli. Avverso la nomina del Capitano da parte della contrada è ammesso il ricorso alla Giunta (art.16) entro 5 giorni dalla sua nomina, se in presenza di uno dei casi di ineleggibilità, se alla votazione abbiano partecipato persone che non avevano diritto di voto o se la nomina è avvenuta a seguito di minacce o raggiri. Tale ricorso deve essere presentato da almeno 10 contradaioli aventi diritto al voto e deve essere corredato da atti, documenti o dichiarazioni probatorie. La Giunta comunica l’esito del ricorso entro un termine stabilito e la sua decisione è inappellabile. Per ogni Palio il capitano ha l’obbligo di notificare al Sindaco, non meno di 10 giorni prima dell’assegnazione dei cavalli, i nominativi dei suoi Fiduciari che, debbono essere approvati e non debbono trovarsi nei casi di ineleggibilità ricordati dall’art.15, in quanto potranno essere loro a sostituire il Capitano in caso di sua assenza o indisposizione. Entro il termine sopra ricordato, il Capitano deve altresì notificare il nome del Barbaresco per l’approvazione da parte del Sindaco, il quale dovrà poi motivare l’eventuale diniego (art. 17).

Davide Donnini

 

 
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