
La giunta comunale, senza la partecipazione dell’Assessore delegato Alessandro Mugnaioli, come previsto dall’articolo 99 comma 5 del regolamento del Palio, con voto unanime e dopo aver valutato le memorie difensive presentate dalla Nobile Contrada dell’Oca, dalla Contrada della Pantera e dalla Contrada della Torre, ha deliberato le sanzioni relative al Palio del 2 luglio 2011, confermando, come proposto dall’Assessore Delegato, Alessandro Mugnaioli di sanzionare: la Nobile Contrada dell’Oca con la punizione della “Esclusione” dalla partecipazione a un Palio; la Contrada della Torre con la punizione della “Esclusione” dalla partecipazione a un Palio e una “Deplorazione”; la Contrada della Pantera con una “Censura”.
Palio del 2 luglio 2011 - Procedimento a carico della Nobile Contrada dell’Oca - Determinazioni.
Premesso che: - la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti relativi all’assegnazione dei cavalli, così recita: "[...] Dopo l’assegnazione del cavallo alla Nobile Contrada dell’Oca, all’altezza della curva di S.Martino, si verificavano degli scontri tra i contradaioli della Torre presenti sul tufo ed i contradaioli dell’Oca che stavano uscendo dalla Piazza accompagnando il cavallo avuto in sorte; sull’origine degli scontri sia dalle immagini televisive che da quelle fotografiche, non si riesce a stabilirne le responsabilità [...]”; - "[...] I Deputati della Festa [...] cercando di far allontanare i due gruppi che però, per circa 15 minuti, continuavano a fronteggiarsi senza provocare altri scontri [...]” - “[...] i Deputati della Festa osservano che: [...] uscendo dalla Piazza dopo l’assegnazione, il cavallo della Nobile Contrada dell’Oca procedeva verso il Chiasso Largo piuttosto lentamente [...]; - “[...] Gli scontri ed il successivo fronteggiamento provocavano l’interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli per circa 20/25 minuti”; - la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: "[...] la Contrada dell’Oca cantando inni alla propria contrada si avviava per uscire da Piazza. Una volta che le prime file del popolo dietro il cavallo avevano abbondantemente superato l’imbocco di Salicotto, all’improvviso si rigiravano tutti in direzione contraria. Dopodichè è iniziato un fronteggiamento tra le contrade di Oca e Torre. Da segnalare la fattiva collaborazione delle dirigenze delle due contrade per riportare la calma tra i propri contradaioli, dopo l’intervento delle forze dell’ordine [...]”; Considerato che entrambe le contrade hanno depositato delle “memorie” relative all’episodio in questione, le quali sono state acquisite dai Deputati della Festa ai sensi dell’art.92, comma 3, del Regolamento del Palio; Visto che “[...] Presa visione delle “memorie” presentate dalla Contrada della Torre e dalla Nobile Contrada dell’Oca, i Deputati della Festa non hanno nulla da aggiungere a quanto riportato nella “Relazione” [...]”; Considerato che, da quanto sopra, non emerge in modo inequivocabile quale contrada abbia dato inizio al fronteggiamento; Preso atto che le due dirigenze sono intervenute prontamente ma che tuttavia il fronteggiamento si è protratto per circa 20/25 minuti interrompendo l’assegnazione dei cavalli; Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”; Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”; Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE
• di sanzionare la Nobile Contrada dell’Oca con la punizione della “Esclusione” dalla partecipazione a n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte a scontri nella Piazza del Campo, durante l’assegnazione dei cavalli, con i contradaioli della Contrada della Torre, provocando l’interruzione delle operazioni dell’assegnazione dei cavalli, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio; • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada dell’Oca, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive. Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada dell’Oca in data 21.10.2011; Preso atto che la Nobile Contrada dell’Oca ha presentato memorie difensive in data 31.10.2011 (atti prot. n. 50309); Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate precisa che: • non può essere condiviso il rilievo secondo cui nel caso de quo non emergerebbe in modo inequivocabile quale contrada abbia dato inizio ai fronteggiamenti in quanto la causa dei disordini è sicuramente da attribuire allo stazionamento del popolo della Torre nella zona antistante Salicotto, rilevando fra l’altro che non erano presenti né donne, né bambini; • le ultime file del corteo, proprio quelle composte di anziane, donne e bambini, si sono trovate sempre più schiacciate verso lo steccato, e quindi evidente che la Contrada è stata attaccata alle spalle; • i contradaioli dell’Oca si sono solo limitati a difendersi; • è stata proprio la violazione degli impegni assunti da parte della Contrada della Torre la causa degli scontri; • i tempi di uscita del cavallo sono stati in linea a quelli generalmente impiegati negli anni precedenti, e comunque il cavallo era piuttosto agitato; • in ogni caso la sanzione appare sproporzionata alla luce di analoghi precedenti;
Rilevato che la relazione dei Deputati della Festa risulta chiara, esauriente e descrive in modo accurato lo svolgersi dei fatti; che come risulta dalla relazione stessa è stata presa visione sia della più parziale relazione degli Ispettori di Pista, che delle memorie delle due contrade, che comunque nulla aggiungono a quanto in modo particolareggiato è già riassunto nella relazione stessa, non risultando in nessun documento o filmato la responsabilità di chi abbia dato origine agli episodi oggetto di sanzione; Atteso che la memoria non contesta la partecipazione agli episodi in esame ed oggetto di proposta di sanzione, ma cerca di attribuire la responsabilità dell’accadimento sulla contrada avversaria senza apportare argomenti o prove che possano in alcun modo confutare la ricostruzione operata dai Deputati della Festa, dalla quale emerge con chiarezza che non si può attribuire la responsabilità sull’origine degli episodi; Rilevato che la memoria, analogamente a quella depositata dalla Contrada della Torre, lamenta che la punizione proposta si discosti dalle sanzioni inflitte in precedenti analoghi, proprio in relazione ai quali è doveroso precisare che proprio la recidività di tali comportamenti deve essere considerata un elemento che aggrava la responsabilità, e che pertanto le sanzioni proposte appaiono del tutte proporzionate alla gravità dei fatti; Rilevato che già nel 2000, in relazione ad episodi di assai più ridotta gravità-in occasione della irrogazione delle sanzioni veniva auspicata ad entrambe le Contrade “la possibilità di trovare per il futuro un accordo per superare le tensioni che si creano in occasione dell’assegnazione dei cavalli e per consentire il regolare deflusso dalla Piazza”; Affermato a questo proposito che l’accordo tra contrade è l’espressione più alta della loro autonomia e delle loro capacità di autoregolamentarsi e di contribuire concretamente al rispetto delle tradizioni ed alla perfetta riuscita e tenuta della Festa; Precisato inoltre che l’Amministrazione Comunale non si candida ad un ruolo di censore di ogni comportamento inerente le fasi della Festa quanto piuttosto di garante della Festa stessa, diversamente abdicherebbe al proprio ruolo e per quel che più conta impedirebbe alle Contrade di operare in ordine alla autoregolamentazione dei propri comportamenti; Precisato che, durante la fase dell’assegnazione dei cavalli deve essere cura dell’Amministrazione Comunale gestire i tempi di estrazione in modo da concludere più rapidamente possibile una delle fasi oggettivamente più delicate di tutta la celebrazione, garantendo al tempo stesso, con pause appropriate, ad ogni popolo un tempo adeguato di deflusso dalla Piazza in modo da evitare congestionamenti o contatti; Rilevato che la successione temporale di tali fasi, che rientra nella precisa responsabilità dell’Amministrazione gestire nel supremo interesse della Festa, non può in alcun modo essere turbata, rallentata o persino bloccata da alcun accadimento, ivi compresi ed a maggior ragione quelli che abbiano luogo in quella parte della Pista, necessariamente utilizzata dai popoli per il deflusso dalla Piazza; Ribadito che tale grave interruzione non ha soltanto provocato un intollerabile ritardo, ma ha fatto correre rischi di regolarità alla fase di assegnazione, esponendo peraltro la Festa ad un momento di stallo troppo prolungato; Ribadito altresì come la fase dell’assegnazione rappresenti a giudizio di questa Amministrazione Comunale una delle fasi più delicate di tutta la celebrazione della Festa e che nel quadro sanzionatorio non possa che assumere una rilevante gravità sia la fase di innesco degli episodi, anche quando non sia chiarita la responsabilità di una parte in causa, che quella che comporti una interruzione; Atteso che l’Amministrazione non può e non vuole tenere in nessun conto delle ricostruzioni diffuse a mezzo stampa che non possono in nessun caso essere prese in considerazione ai fini sanzionatori; Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza dell’Assessore Delegato; Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio; Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000; Con votazione unanime,
D E L I B E R A
1. di infliggere alla Nobile Contrada dell’Oca per i fatti relativi al Palio del 2 Luglio 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 130/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione dell’“Esclusione” dalla partecipazione a n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte a scontri, nella Piazza del Campo, durante l’assegnazione dei cavalli, provocando l’interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio; 2. di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada dell’Oca, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio; 3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Palio del 2 luglio 2011 - Procedimento a carico della Contrada della Pantera - Determinazioni.
Premesso che: la Relazione dei Deputati della Festa in occasione dell’assegnazione dei cavalli segnala che “[...] al passaggio del cavallo e del popolo della Contrada della Pantera dal territorio della Nobile Contrada dell’Aquila si registravano da parte dei primi canti offensivi verso la Contrada avversaria [...]” la Relazione degli Ispettori della Pista relativamente ai momenti successivi all’assegnazione dei cavalli,segnala in relazione al mancato rispetto dell’accordo preso dinanzi al Sindaco, che “[...] la Pantera cantava contro l’avversaria nel territorio di quest’ultima [...]” che in occasione della prima prova “[...] la contrada della Pantera cantava una canzone alquanto provocatoria nel territorio [...]” della contrada rivale Considerato che tale comportamento avrebbe potuto turbare il regolare svolgimento della festa, e comunque in violazione degli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]” Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE
di sanzionare la Contrada della Pantera con la punizione di una “Censura”, per avere, in più momenti violato l’accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l’avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio; di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Pantera, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive. Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Pantera in data 21.10.2011 Preso atto che la Contrada della Pantera ha presentato memorie difensive in data 31.10.2011 (atti prot. 50318); Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate precisa che: • sarebbe la prima volta nella storia del Palio che viene irrogata una sanzione per questioni attinenti ad uno o più canti; • che per la prima volta la violazione di un accordo comporterebbe la comminazione di una sanzione, che ogni accordo deve essere siglato dalle Contrade nel rispetto della loro autonomia e nell’unica ottica di una tendenziale conservazione di civili rapporti e non sotto la immanente minaccia della comminazione di sanzioni in caso di inadempimento; • che la violazione dell’accordo per essere sanzionata deve produrre una violazione effettiva del Regolamento per il Palio, e solo nel caso di comprovati e rilevanti comportamenti; • l’inopportuna ed eccessiva tendenza ad aprire comportamenti sanzionatori a carico delle contrade per ogni possibile rilievo, anche “bagatellare”, in presunta violazione di accordi intercorsi potrebbe portare al progressivo deterioramento dei rapporti oltre il fisiologico limite della tradizionale rivalità; • che non si comprende bene da chi, dove e quando siano stati violati gli accordi, nè di quali canti si tratti; • che in ogni caso il canto “corrente elettrica” non può in nessun modo essere considerato un canto offensivo; • che in relazione agli accordi si evidenzia che gli stessi furono presi nei locali del Magistrato delle Contrade, in assenza del Sindaco; • che comunque i fatti non possono essere inquadrati come idonei a turbare il regolare svolgimento della festa, né tantomeno da arrecare pregiudizio e/o danno alla festa; • chiedendo l’archiviazione del procedimento a suo carico; Rilevato che la memoria non contesta i fatti in sé, ma è tesa solo a rilevare ipotetiche incongruenze della Relazione dei Deputati delle Festa, che insieme ai suoi allegati ex art 92; 4° comma, è l’unico documento sulla base del quale l’assessore delegato procede alle proposte di sanzione; Considerato inoltre che a poco rileva sostenere che l’accordo non è stato preso dinanzi al Sindaco, in quanto lo stesso è stato trasmesso al Sindaco al fine di richiedere la presenza di un Deputato o di un Ispettore nella zona dei Quattro Cantoni, proprio al fine di verificare il rispetto degli accordi presi; Appare quindi evidente che entrambe le Contrade ritenevano il rispetto degli accordi elemento idoneo a non far degenerare i rapporti, tanto da ritenere necessaria la presenza di un Deputato/Ispettore; Precisato che l’impegno dei contradaioli della Pantera era quello di cantare, nell’attraversare il territorio della rivale, solo l’inno, risulta inequivocabile che quanto riportato nella Relazione dei Deputati della Festa appare sufficiente per inquadrare i fatti, aldilà di quale canto nello specifico sia stato intonato; Atteso che sia il Vicario che il Priore, nelle riunioni successive ai fatti contestati, si sono scusati impegnandosi a mantenere gli accordi, manifestando in tal modo che anche secondo il loro giudizio tale comportamento veniva inquadrato fra quelli potenzialmente idonei a recare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione; Rilevato che la Relazione dei Deputati della Festa risulta chiara, esauriente e descrive in modo accurato lo svolgersi dei fatti; che come risulta dalla relazione stessa è stata presa visione anche di tutti i suoi allegati ex art.92, 4° comma, compresa la relazione degli Ispettori della Pista; Atteso che la memoria della contrada della Pantera si fonda essenzialmente sul fatto che l’accordo intervenuto tra due Contrade ancorché violato da una delle stesse non dovrebbe determinare alcuna sanzione. E’ lecito domandarsi a questo punto la ragione per cui le Contrade dovrebbero accordarsi tra di loro. In realtà l’accordo tra contrade è l’espressione più alta della loro autonomia e delle loro capacità di autoregolamentarsi e di contribuire concretamente al rispetto delle tradizioni ed alla perfetta riuscita e tenuta della Festa; Atteso altresì che se la violazione di un accordo non determinasse conseguenze le Contrade non avrebbero più motivo di formalizzarli. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale, ente organizzatore del Palio, e che ne è responsabile del regolare svolgimento, favorisce e promuove tali accordi ed è il supremo garante del loro rispetto formale e sostanziale; Appare pertanto singolare che la Contrada della Pantera teorizzi adesso che l’inadempienza a tale accordo debba essere priva di conseguenze sul piano sanzionatorio; una sorta di inadempienza irrilevante; si consideri che l’altra Contrada ha fatto affidamento sull’adempimento dell’accordo e ha tenuto un comportamento conseguente a tale impegno; Va inoltre preso in considerazione la difficoltà dei dirigenti della contrada che rispetta l’accordo a giustificare verso i propri contradaioli la correttezza del comportamento tenuto in caso di inadempienza altrui non sanzionata; Nel momento in cui i Deputati della Festa accertino inequivocabilmente la ripetuta violazione di un accordo all’Amministrazione Comunale non resta dunque che sanzionare chi è venuto meno all’impegno preso e alla parola data; La ricostruzione dei Deputati della Festa non è stata smentita da alcuna prova contraria da parte della Contrada ricorrente, nè riguardo a luogo o natura del canto. Peraltro se i Deputati definiscono i canti offensivi e hanno ritenuto di segnalarlo ciò costituisce prova inoppugnabile che non è stato cantato l’inno, il che è sufficiente per ritenere violato l’accordo; Atteso che l’Amministrazione Comunale non si candida ad un ruolo di censore di ogni comportamento inerente le fasi della Festa quanto piuttosto a garante delle Festa e che diversamente abdicherebbe al proprio ruolo e per quel che più conta impedirebbe alle Contrade di operare in ordine alla autoregolamentazione dei propri comportamenti; Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza dell’Assessore Delegato; Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio; Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000; Con votazione unanime,
D E L I B E R A
1. di infliggere alla Contrada della Pantera per i fatti relativi al Palio del 2 Luglio 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 131/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione di una “Censura”, per avere, in più momenti violato l’accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l’avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° del Regolamento per il Palio; 2. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Pantera, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio; 3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Palio del 2 luglio 2011 - Procedimento a carico della Contrada della Torre - Determinazioni.
Premesso che: la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti relativi all’assegnazione dei cavalli, così recita: " [...] Dopo l’assegnazione del cavallo alla Nobile Contrada dell’Oca, all’altezza della curva di S.Martino, si verificavano degli scontri tra i contradaioli della Torre presenti sul tufo ed i contradaioli dell’Oca che stavano uscendo dalla Piazza accompagnando il cavallo avuto in sorte; sull’origine degli scontri sia dalle immagini televisive che da quelle fotografiche, non si riesce a stabilirne le responsabilità [...]”; "[...]I Deputati della Festa [...] cercando di far allontanare i due gruppi che però, per circa 15 minuti, continuavano a fronteggiarsi senza provocare altri scontri [...]” “[...] anche se nessun articolo del Regolamento del Palio lo prevede, non possiamo non considerare che la Nobile Contrada dell’Oca partecipava alla Carriera del 2 Luglio mentre la Contrada della Torre non vi partecipava. [...]” [...] i Deputati della Festa osservano che: i contradaioli della Torre, al momento dell’assegnazione dei cavalli, occupavano, in larghezza, un pò meno della metà della pista arrivando, in lunghezza, a circa metà curva di S.Martino [...]” “[...] Gli scontri ed il successivo fronteggiamento provocavano l’interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli per circa 20/25 minuti”; la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: "[...] la Contrada dell’Oca cantando inni alla propria contrada si avviava per uscire da Piazza. Una volta che le prime file del popolo dietro il cavallo avevano abbondantemente superato l’imbocco di Salicotto, all’improvviso si rigiravano tutti in direzione contraria. Dopodichè è iniziato un fronteggiamento tra le contrade di Oca e Torre. Da segnalare la fattiva collaborazione delle dirigenze delle due contrade per riportare la calma tra i propri contradaioli, dopo l’intervento delle forze dell’ordine [...]”; Considerato che entrambe le contrade hanno depositato delle “memorie” relative all’episodio in questione, le quali sono state acquisite dai Deputati della Festa ai sensi dell’art.92, comma 3, del Regolamento del Palio; Visto che “[...] Presa visione delle “memorie” presentate dalla Contrada della Torre e dalla Nobile Contrada dell’Oca, i Deputati della Festa non hanno nulla da aggiungere a quanto riportato nella “Relazione [...]”; Considerato che, da quanto sopra, non emerge in modo inequivocabile quale contrada abbia dato inizio al fronteggiamento; Considerato tuttavia che la Contrada della Torre non è tra le dieci partecipanti al Palio e quindi maggiormente tenuta a un atteggiamento rispettoso; Preso atto che le due dirigenze sono intervenute prontamente ma che tuttavia il fronteggiamento si è protratto per circa 20/25 minuti interrompendo l’assegnazione dei cavalli; Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”; Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”; Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE
di sanzionare la Contrada della Torre con la punizione di una “Esclusione” dalla partecipazione a n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte a scontri, nella Piazza del Campo, durante l’assegnazione dei cavalli, provocando l’interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma, del Regolamento per il Palio; con la punizione di una “Deplorazione” per aver occupato, durante le operazioni di assegnazione dei cavalli, pur non prendendo parte alla carriera, larga parte della Pista, in violazione degli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco, arrecando difficoltà all’uscita dei cavalli delle consorelle, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio; di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive. Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Torre in data 21.10.2011; Preso atto che la Contrada della Torre ha presentato memorie difensive in data 29.10.2011 (atti prot. n. 50313); Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate, in relazione alla sanzione dell’Esclusione precisa che: • nel reiterare, preliminarmente, quanto già espresso con nota depositata ai Deputati della Festa in data 7.7.2011, da una attenta lettura della documentazione ufficiale si palesa che la responsabilità degli scontri sia da attribuirsi in via esclusiva e/o prevalente ai contradaioli della Nobile Contrada dell’Oca; • la proposta sanzionatoria si discosta in maniera significativa con le punizioni comminate in casi analoghi; • la presenza dei dirigenti della Contrada della Torre, peraltro più numerosi di quelli dell’Oca (i Deputati riferiscono la presenza di un solo dirigente), deve essere tenuta in adeguata considerazione; • la dirigenza della Torre si era resa disponibile alla sottoscrizione di un accordo, non formalizzato per il rifiuto del Vicario della Nobile Contrada dell’Oca, e che in ogni caso la Contrada stessa sì è ugualmente uniformata al comportamento suggerito dal Sindaco; Chiedendo in tesi di non accogliere la proposta dell’Assessore Delegato e in ipotesi di irrogare una sanzione diversa e meno grave; Mentre in relazione alla punizione della Deplorazione precisa che: • la proposta è da ritenersi infondata perché si tratterebbe di una nuova fattispecie, sia in relazione al fatto che una contrada che non corre debba tenere un comportamento più rispettoso, sia in relazione al fatto che disporre una inibizione del solo spazio antistante il Palazzo Pubblico/Cappella finirebbe con il creare una disparità di trattamento; • sarebbe parimenti discriminatorio attribuire diversa importanza alla sosta in pista al momento dell’assegnazione, piuttosto che in altri momenti, inoltre il popolo della Torre si vedrebbe costretto, in caso di non partecipazione al palio a limitare il loro naturale affaccio sulla Piazza stessa; • che in ogni caso la circostanza è del tutto smentita dalla documentazione ufficiale considerato che i deputati riferiscono che i “Contradaioli della Torre al momento dell’assegnazione dei cavalli occupavano, in larghezza, un po’ meno della metà della Pista, arrivando in lunghezza, a circa la metà della curva di San Martino”, quindi lungo i materassi, coincidendo il comportamento completamente con gli impegni assunti; • che comunque si evince chiaramente dai filmati, che in quello stesso spazio vi sono anche molte altre persone appartenenti ad altre contrade e/o turisti e comunque sino all’assegnazione del cavallo alla Contrada dell’Oca le operazioni si erano svolte senza problemi; Chiedendo che la proposta dell’Assessore Delegato venga respinta perché basata su inesistenti presupposti normativi e su presupposti di fatto non accaduti e smentiti dalle documentazioni; Rilevato che la Relazione dei Deputati della Festa risulta chiara, esauriente e descrive in modo accurato lo svolgersi dei fatti; che, come risulta dalla relazione stessa, è stata presa visione sia della più parziale relazione degli Ispettori di Pista, che delle memorie delle due contrade, che comunque nulla aggiungono a quanto, in modo particolareggiato, è già riassunto nella relazione stessa, non risultando da nessun documento o filmato la responsabilità di chi abbia dato origine agli episodi oggetto di sanzione; Atteso, in relazione alla sanzione della deplorazione, che preme affermare la disposizione del popolo della Contrada della Torre, tale quale risulta dalle foto allegate agli atti e come descritta dalla Relazione dei Deputati della Festa, proprio dalla zona dalla Cappella all’imbocco di Via Rinaldini è da ritenersi di ostacolo al regolare deflusso dalla piazza dei popoli che accompagnano il cavallo in contrada subito dopo l’assegnazione e rientri a pieno titolo nella fattispecie descritta dall’articolo 101 del Regolamento del Palio “.. nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque momento..”; Aggiunto che tale fattispecie presa in esame dall’assessore delegato nella suddetta ordinanza n. 132/2011, viene fatta propria dalla Giunta in base all’articolo 99 bis del Regolamento del Palio al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell’esercizio delle funzioni regolamentari; Atteso altresì che in base all’art. 97 del Regolamento del Palio le Contrade sono passibili di punizione per “ ..altre mancanze che, sebbene non contemplate nel regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio…”; Rilevato altresì, proprio a questo proposito, che i Deputati della Festa e l’Assessore Delegato hanno tenuto conto che il non partecipare alla carriera ha sempre comportato e comporta obblighi e modalità diverse di vivere la Festa; Ribadito come gli episodi oggetto di sanzione abbiano recato pregiudizio e danno sia allo svolgimento di una delle fasi più delicate della Festa che al decoro della stessa e che si siano innescati, se non a causa sicuramente in coincidenza di una certa permanenza e disposizione sulla Pista, come risulta dal materiale allegato alla Relazione dei Deputati della Festa; Rilevato pertanto che tale permanenza e disposizione sulla Pista assuma un carattere distinto per l’esame sanzionatorio rispetto alle responsabilità di chi abbia dato origine agli episodi in esame che ricade pertanto su entrambe le Contrade in relazione ai fatti di cui si sono rese protagoniste; Rilevato inoltre che in relazione alla punizione dell’esclusione la memoria non contesti la partecipazione agli episodi, ma lamenti che la punizione proposta si discosti dalle sanzioni inflitte in precedenti analoghi, proprio in relazione ai quali è doveroso invece precisare che proprio la recidività di tali comportamenti deve essere considerata un elemento che aggrava la responsabilità, e che pertanto le sanzioni proposte appaiono del tutte proporzionate alla gravità dei fatti; Rilevato che già nel 2000, in relazione ad episodi di assai più ridotta gravità, in occasione della irrogazione delle sanzioni veniva auspicata ad entrambe le Contrade “la possibilità di trovare per il futuro un accordo per superare le tensioni che si creano in occasione dell’assegnazione dei cavalli e per consentire il regolare deflusso dalla Piazza”; Affermato a questo proposito che l’accordo tra contrade è l’espressione più alta della loro autonomia e delle loro capacità di autoregolamentarsi e di contribuire concretamente al rispetto delle tradizioni ed alla perfetta riuscita e tenuta della Festa; Dato atto che è chiaramente dimostrato dai fatti sia che gli episodi in esame si siano tenuti in quel luogo e che gli stessi, pur senza aver preso avvio dalla responsabilità della contrada ricorrente, come non è possibile dimostrare la responsabilità della contrada rivale, abbiano causato un lungo e grave ritardo nelle operazioni di assegnazione dei cavalli costringendo il Sindaco a fermare l’estrazione nel momento in cui tre popoli attendevano ancora il cavallo loro assegnato dalla sorte; Atteso che: • durante la fase di assegnazione deve essere cura dell’Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco che svolge le operazioni, gestire i tempi di estrazione in modo da concludere più rapidamente possibile una delle fasi oggettivamente più delicate di tutta la celebrazione, garantendo al tempo stesso, con pause appropriate, ad ogni popolo un tempo adeguato di deflusso dalla Piazza in modo da evitare congestionamenti o contatti; • la successione temporale di tali fasi, che è precisa responsabilità dell’Amministrazione gestire nel supremo interesse della Festa, non può in alcun modo essere turbata, rallentata o persino bloccata da alcun accadimento, ivi compresi ed a maggior ragione quelli che abbiano luogo in quella parte della Pista, necessariamente utilizzata dai popoli per il deflusso dalla Piazza; • tale grave interruzione non ha soltanto provocato un intollerabile ritardo, ma ha fatto correre rischi di regolarità alla fase di assegnazione, esponendo peraltro la festa ad un momento di stallo troppo prolungato; Varrà infine aggiungere che l’Amministrazione Comunale non si candida ad un ruolo di censore di ogni comportamento inerente le fasi della Festa quanto piuttosto a garante delle Festa come in questo caso. Diversamente abdicherebbe al proprio ruolo e per quel che più conta impedirebbe alle Contrade di operare in ordine alla autoregolamentazione dei propri comportamenti; Ribadito come la fase dell’assegnazione rappresenti a giudizio di questa Amministrazione Comunale una delle fasi più delicate di tutta la celebrazione della Festa e che nel quadro sanzionatorio non possa che assumere una rilevante gravità; Atteso che l’Amministrazione non può e non vuole tenere in nessun conto delle ricostruzioni diffuse a mezzo stampa che non possono in nessun caso essere prese in considerazione ai fini sanzionatori; Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza dell’Assessore Delegato; Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio; Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eevnti in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000; Con votazione unanime,
D E L I B E R A
1. di infliggere alla Contrada della Torre per i fatti relativi al Palio del 2 Luglio 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 132/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio: • la punizione dell “Esclusione” dalla partecipazione a n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte a scontri, nella Piazza del Campo, durante l’assegnazione dei cavalli, provocando l’interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma, del Regolamento per il Palio; • la punizione della “Deplorazione” per aver occupato, durante le operazioni di assegnazione dei cavalli, pur non prendendo parte alla carriera, larga parte della Pista, in violazione degli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco, sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° comma, del Regolamento per il Palio; 2. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Torre, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio; 3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile. |