STORIA DEL PALIO: LE SANZIONI (PRIMA PARTE)

News inserita il 18-03-2018 - Palio - Rubrica Storia del Palio

Il sistema sanzionatorio paliesco.

Siamo così arrivati ad illustrare il settimo capo regolamentare, quello più dibattuto ed oggetto di numerose modifiche, l’ultima delle quali risalente al 1999, relativo alle penalità. La stagione paliesca 2017 è stata caratterizzata da una serie di avvenimenti scorretti, alcuni dei quali inediti nella storia del Palio, che hanno fatto notevolmente discutere il mondo contradaiolo, soprattutto per ciò che riguarda la gestione delle relative sanzioni. Noi, come avvenuto sino ad ora, ci limiteremo ad analizzare ciò che prevede l’attuale sistema sanzionatorio per contrade e fantini senza effettuare commenti o giudizi che potrebbero risultare inopportuni, ben consapevoli che sono altri i luoghi ed i momenti di discussione di questo delicato tema della nostra festa.

Il primo comma dell’art 98 fissa come principio fondamentale che “la punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva, dell'Amministrazione Comunale”, e tale disposizione, per implicito, vale anche per i fantini.

Il regolamento fissa due gradi di giudizio: il primo è quello dell’Assessore Delegato che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 103viene nominato dal Sindaco con apposito atto, e svolge il ruolo attraverso ordinanze”, mentre il secondo grado di giudizio è quello di fronte alla Giunta Comunale che, prima della riforma del ’99, ricopriva il ruolo di organo giudicante di prima istanza, mentre il secondo grado si svolgeva davanti al Consiglio Comunale. Ai sensi dell’art. 92, “nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all' organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti. La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie. Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade nonché i Fantini su specifici atti. Ogni atto e/o documentazione, pervenuti successivamente al quinto giorno non possono essere accettati”. Dal testo di tale norma si evince perciò che tutti quei fatti che non siano riportati nella Relazione non possono essere oggetto di esame da parte dell’Assessore Delegato. Sulla base di tale Relazione, l’Assessore notifica a contrade e fantini le proprie proposte di sanzione con atto motivato (artt. 98 e 99). Avverso le decisioni dell’Assessore Delegato, gli interessati possono presentare le memorie difensive entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’atto, pena la decadenza, includendo ad esse qualsiasi allegazione probatoria. Il regolamento concede alle contrade tramite i priori ed ai fantini di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento formulato all'Assessore Delegato. La Giunta, senza la presenza dell’Assessore Delegato, tenuto conto della Relazione, e presa visione delle proposte dell’Assessore, delle memorie difensive di contrade e fantini, delibera con motivazione da notificare agli interessati. Le delibere della Giunta non possono essere appellate di fronte a nessun altro tribunale amministrativo. A tal proposito, la storica sentenza del TAR toscano 572/89, sancisce la sottrazione al sindacato del giudice di tutti gli atti emanati dal Comune in materia paliesca, compresi i provvedimenti sanzionatori, attribuendo al regolamento, “la cui emanazione ad opera del Consiglio Comunale non è sottoposta alle modalità stabilite dalle disposizioni sulla produzione dei regolamenti comunali”, piena autonomia rispetto al diritto statale degli enti locali, nell’ambito dell’applicazione delle norme del regolamento stesso. “La gestione del giuoco delle contrade, concludeva il tribunale amministrativo, compresi i rapporti intercorrenti tra i soggetti che a vario titolo vi prendono parte, è esercitato da una struttura che pur avvalendosi dei normali organi comunali, attribuisce ad essi funzioni istituzionalmente diverse da quelle previste dalla legge comunale”. Il regolamento fissa inoltre nel 30 novembre, data che tradizionalmente segna la fine dell’anno contradaiolo, il termine ultimo entro il quale l’intero procedimento sanzionatorio per l’annata paliesca in corso deve esaurirsi.

Va qui notato come solitamente la Giunta ha provveduto a confermare o, in alcuni casi, a mitigare le sanzioni proposte dall’Assessore. Un netto cambiamento di tendenza si è invece riscontrato nel 2015 nei confronti del fantino Massimo Columbu detto Veleno II. Nella carriera di luglio di quell’anno, come tutti certamente ricorderanno, Veleno II che vestiva per l’occasione i colori del Valdimontone, trattenne per il giubbetto Giovanni Atzeni detto Tittia, che correva nel Nicchio, disarcionandolo subito prima di San Martino. L’Assessore Delegato, che in un primo momento, vista la gravità del fatto, utilizzò la procedura straordinaria prevista dall’art. 100, che illustreremo in un prossimo articolo, comminò al Columbu 5 carriere di squalifica. La Giunta, con una decisione destinata a far storia, appesantì il provvedimento inflitto al fantino dall’organo di prima istanza, infliggendogli 10 palii di sospensione, valutando il comportamento di Veleno II particolarmente pericoloso per lo svolgimento futuro della festa.

Davide Donnini

 

 

 

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