STORIA DEL PALIO: L'ARTICOLO 50.5 DEL REGOLAMENTO

News inserita il 12-04-2018 - Palio - Rubrica Storia del Palio

La tanto discussa norma, resa “famosa” dal caso Tornasol ed applicata anche ad agosto.

Un’attenzione particolare merita senz’altro l’esame dell’articolo 50.5, le cui disposizioni sono state applicate in entrambe le carriere del 2017. Esso prevede che “l’impossibilità di un cavallo a correre il Palio venga dichiarata dal Sindaco solo nel caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta che sia stata direttamente riconosciuta dalla contrada interessata, o dietro parere conforme di un collegio composto dal veterinario comunale, dal veterinario nominato dal Magistrato e dal veterinario di fiducia della contrada”. Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato “dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina, da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell'anno”. Il Veterinario di fiducia della Contrada viene invece nominato, “su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni volta se ne presenti la necessità.

Qualora la stessa Contrada non provveda, nonostante l'invito ricevuto, entro le ore 12 del giorno del Palio, procedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione”.

Quando venga verificata la presenza di una lesione gravissima o la sopravvenuta malattia, tali da impedire al barbero di correre, il veterinario comunale ne da’ immediata comunicazione al Sindaco in modo da promuovere l’apertura della procedura. Se nell’ultimo Palio di agosto tale procedura è stata attivata nel pomeriggio del giorno 16 per decretare l’impossibilità di correre del cavallo della Lupa, Quore de Sedini, nella precedente carriera di Provenzano, per la prima volta nella storia della nostra festa, le disposizioni di questa norma sono state applicate durante le fasi della mossa del Palio nei confronti della contrada della Tartuca a causa delle riottosità del cavallo Tornasol provocate, secondo il parere dell’apposito collegio, da un’alterazione dello stato psicofisico del barbero che, secondo i medici veterinari, era da ricomprendere tra le casistiche di “malattia gravissima” tali da impedire a Tornasol la disputa della carriera. Sebbene la Tartuca non abbia mai espresso pubblicamente la propria posizione ufficiale, numerose voci critiche si sono sollevate dal mondo contradaiolo (e non solo tartuchino) circa l’utilizzo di questa norma al caso in questione. E c’è chi addirittura ha teorizzato, con argomentazioni tutt’altro che disprezzabili, l’inapplicabilità di tale regola dal momento dell’uscita dei cavalli dall’Entrone per correre il Palio (a tal proposito si veda l’interessante opuscolo redatto da Sergio Profeti). Comunque sia, un confronto tra gli interessati (Comune, contrade), in vista di una eventuale revisione di questo comma dell’art. 50, sarebbe auspicabile, sia per mettere a tacere qualsiasi tipo di polemica, che per risolvere definitivamente ogni incertezza in materia.

Davide Donnini

 

 

 

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