STORIA DEL PALIO: LA PARTECIPAZIONE DELLE CONTRADE ALLA CARRIERA

News inserita il 06-12-2017 - Palio - Rubrica Storia del Palio

Le norme regolamentari sull’estrazione e sulla rinuncia.

Nell’odierno appuntamento sul regolamento del Palio ci occuperemo delle modalità di partecipazione delle contrade alla carriera ed anche della facoltà di rinuncia prevista dall’articolo 6.

L’articolo 4.3 introduce una disposizione certamente conosciuta da tutti i senesi: ad ogni carriera partecipano dieci delle diciassette contrade, le 7 che non hanno corso il corrispondente Palio dell’anno precedente più 3 estratte a sorte (che possono aumentare se tra quelle che corrono d’obbligo ci sono contrade sottoposte a squalifica) tra quelle che vi avevano partecipato. Forse a pochi è invece noto che tale regola fu introdotta con il Bando di Biccherna del 1721 che, all’art. XIII, fissava in 10 le partecipanti, e ciò onde evitare i problemi che si potevano creare (e che puntualmente si crearono) con un numero più alto di cavalli in gara.

Va altresì ricordato come tale norma in origine riguardava solo il Palio di luglio, in quanto quello di agosto fu istituzionalizzato solo a partire dal 1774 e passò sotto la giurisdizione del Comune nel 1801. La partecipazione al Palio, oggi come allora, è volontaria, così come sancito dall’art. 6 che prevede anche la facoltà di ciascuna contrada di rinunciare a partecipare o alla possibilità di essere estratta a sorte. La rinuncia, che non può essere condizionata o a favore di altre contrade, non pregiudica l’eventuale disputa d’obbligo della contrada rinunciante al Palio successivo, e per produrre i suoi effetti deve essere comunicata per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di sorteggio delle contrade. L’ultimo comma dell’art. 6 prevede che, “se le rinunce non permettano di raggiungere il numero di dieci, mentre le Contrade che non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz'altro, si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti per determinare quali di esse divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto”. Oggi, la rinuncia appare un qualcosa di impensabile ed anche in passato, esempi simili si contano sulle dita di una mano: accadde nel 1860 quando a rinunciare fu la Tartuca, ma anche nel 1878 e nel 1896 quando, in entrambi i casi fu l’Aquila ad esercitare tale facoltà.

Il capo III del regolamento è interamente dedicato alla cerimonia di estrazione delle contrade che ex art. 20, deve avvenire almeno 20 giorni prima del 2 luglio o del 16 agosto, o 10 giorni prima della data fissata per lo straordinario. In una sala di Palazzo Pubblico vengono convocati i capitani delle contrade con esclusione di quelli delle rinunciatarie. Il meccanismo di sorteggio è stato anch’esso introdotto dal Bando di Biccherna del 1721 ed è ben esplicato dagli attuali artt. 22 e seguenti. Aperta l’adunanza, il Sindaco provvederà all’imbossolamento in un’urna delle ghiandine con i nomi della contrade i cui capitani siano presenti alla cerimonia, mentre nell’altra collocherà i nomi delle contrade inattesa di estrazione. Egli provvederà poi a sorteggiare 3 contrade i cui capitani si recheranno presso l’altra urna ad estrarre le fortunate che completeranno il lotto delle 10 al canape. Le rispettive bandiere saranno esposte alle trifore di Palazzo, salutate dagli squilli delle chiarine. Le restanti 7, che correranno d’obbligo il Palio corrispondente dell’anno successivo, saranno estratte dal Sindaco al fine di completare l’ordine di sfilata del corteo storico, ma non solo, come vedremo in seguito. Per gli straordinari, per i quali è previsto il sorteggio integrale delle partecipanti, la procedura è più snella e viene usata una sola urna dove sono inserite tutte le contrade tranne quelle sottoposte a squalifica. Il Sindaco estrarrà la prima contrada fortunata, il cui capitano sorteggerà la seconda e così via fino al completamento del lotto. Notevoli cambiamenti si sono avuti a partire dal 1980 per ciò che riguarda la gestione delle squalifiche. Oggi la contrada squalificata che non corre di diritto viene imbossolata e, se estratta, viene eliminata, scontando così la propria punizione, e la sua bandiera viene immediatamente esposta alle trifore alte di Palazzo. In precedenza invece se la contrada squalificata correva d’obbligo veniva esclusa dal sorteggio, altrimenti veniva tolta dall’imbossolamento. Terminate le operazioni di sorteggio, i 10 capitani delle contrade partecipanti restano riuniti per ricevere comunicazioni o fare osservazioni e procedono poi alla votazione per la proposta di nomina del mossiere. Spetterà poi all’Amministrazione la sua designazione ufficiale tenuto conto del nominativo proposto dai Capitani. Se essi non dovessero avanzare nessuna proposta, il Comune effettuerà la nomina d’ufficio. L’ultimo comma dell’art. 22 stabilisce infine che nel caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al Palio da parte di una Contrada non si procede all'ulteriore convocazione dei Capitani, ma avranno diritto a correre le Contrade non estratte nel rispetto dell'ordine di sorteggio. Concludiamo con una curiosità: a norma dell’art. 20 il sorteggio delle contrade deve avvenire nel pomeriggio di un giorno festivo. Oggi questa cosa ci sembra scontata ma fino agli anni ‘30, quando la cerimonia non aveva la solennità odierna, essa si teneva di mercoledì mattina, alla sola presenza del Podestà e dei Capitani e senza l’esposizione al pubblico delle bandiere delle contrade estratte, che fu istituzionalizzata solo dal 1929. Dall’agosto 1933, grazie anche ad una lettera dell’allora Rettore del Magisrtato, Conte Chigi Saracini, l’estrazione fu spostata alla domenica mattina alle ore 11. Dall’agosto 1937, la cerimonia di estrazione fu definitivamente collocata nel pomeriggio della domenica.

Davide Donnini

 

 

 

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