STORIA DEL PALIO: I BARBERI

News inserita il 18-12-2017 - Palio - Rubrica Storia del Palio

Le norme regolamentari sull’assegnazione dei cavalli.

Dopo che nell’ultimo appuntamento abbiamo trattato le norme regolamentari relative alla presentazione dei cavalli ed alle batterie di selezione, oggi ci soffermeremo su quelle concernenti l’assegnazione e su alcune regole che le contrade sono tenute rispettare una volta avuto il barbero in sorte.

Gli artt. 45 e 46 disciplinano le modalità di scelta dei cavalli. All’interno del Palazzo Pubblico si tiene un’adunanza alla quale sono ammessi a partecipare il Sindaco ed un segretario, i Deputati, il veterinario comunale che ha il compito di fornire un motivato parere tecnico su ogni soggetto, prima che abbia inizio la scelta, il mossiere che può fornire solo informazioni e pareri tecnici, ed ovviamente i 10 Capitani, gli unici con diritto di voto.

Essi, a norma del quarto comma dell’art. 45 possono chiedere che” vengano esclusi dalla adunanza quelli di loro che siano proprietari di alcuno dei cavalli da scegliere, o che ne abbiano effettuata la presentazione per incarico del proprietario”. I cavalli sono singolarmente discussi seguendo l’ordine di presentazione ed in occorrenza sono posti in votazione, che, a richiesta, può avvenire in forma segreta. Procedendo per eliminazione, deve essere compilata una nota comprendente i soli dieci cavalli prescelti, ai quali viene assegnato un nuovo numero d'ordine dall'1 al 10, in rapporto a quello progressivo di presentazione. Al termine della riunione, “mentre i cavalli non accettati debbono dai rispettivi proprietari o presentatori venire ritirati, senza diritto ad alcun compenso, i dieci prescelti, contrassegnati dal numero applicato alla testiera della briglia, vengono condotti a mano dalle persone che li hanno presentati, in un recinto all'uopo predisposto dinanzi al Palazzo Comunale”. La cerimonia di assegnazione è disciplinata dall’art. 48 e si svolge su un palco appositamente decorato ed elevato per renderlo ben visibile al pubblico. Di fronte a tale palco debbono prendere posto i barbareschi delle contrade partecipanti vestiti in costume. Solo dal 1936 l’assegnazione si svolge in forma pubblica. Precedentemente infatti, tale cerimonia si svolgeva all’interno del Cortile del Podestà ed era riservata a pochi intimi (Podestà, Capitani e barbareschi), ed i contradaioli venivano e conoscenza dell’esito del sorteggio solo al momento dell’uscita dall’Entrone del barbaresco con il cavallo. Secondo l’art. 49, “in seguito al sorteggio, il cavallo viene assegnato e consegnato alla Contrada, questa acquisisce il diritto di usarlo per i soli fini e nei modi stabiliti dal presente regolamento e assume l'obbligo di curarne la custodia ed il mantenimento. La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto di tutte le corse di prova e del Palio, nonché per i casi di forza maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo e affidato alla custodia della Contrada medesima. Contravvenendo, la Contrada è passibile dell'esclusione dai Palii ordinari e straordinari per un periodo da uno a tre anni ed e tenuta a risarcire il proprietario di ogni eventuale danno che il cavallo avesse sofferto”. Le contrade sono così tenute a partecipare alle prove ed al Palio con il cavallo loro assegnato (art. 50.1) e nessuna può pretendere la sua sostituzione nel caso in cui esso non sia in grado di correre o deceda per qualsiasi causa. In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico, viene meno il diritto di prender parte al Palio. Le contrade, pertanto, non possono sostituire il cavallo avuto in sorte. sotto pena dell'esclusione per dieci anni dai Palii ordinari e straordinari e senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio. L’art. 83 ricorda infine “che Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta impossibilità fisica preventivamente accertata) ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione e quali che siano gli incidenti che possano verificarsi. Contravvenendo, le Contrade sono passibili dell'esclusione dai due Palii successivi, ordinari o straordinari”. Un caso simile lo possiamo ricordare nel convulso Palio della Pace del 1945 quando, per protesta contro le decisioni del mossiere Pini, la Tartuca ritirò il proprio cavallo Elis facendolo uscire dalla Piazza, cosicché la carriera fu corsa da 9 contrade.

Davide Donnini

 

 

 

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