POLIZZE PROFESSIONALI PER AVVOCATI: MAGGIORE RISPARMIO CON UN BANDO EUROPEO

News inserita il 20-07-2017 - Attualità Siena

Un futuro all’insegna della convenienza per i servizi assicurativi ad uso e consumo dei principi del foro

Un futuro all’insegna della convenienza per i servizi assicurativi ad uso e consumo degli avvocati. Grazie ad un bando di gara europeo, indetto dal Consiglio nazionale Forense, le polizze riservate ai principi del foro godranno di un’offerta a tutto tondo, con una chiara connotazione volta al risparmio nel pieno rispetto delle esigenze e delle tutele della categoria.
Entrando nel merito l’appalto per i servizi assicurativi poggia su tre lotti distinti:
Un primo riservato alla responsabilità civile professionale e patrimoniale
Un secondo incentrato sulla polizza infortuni completa
Ed un terzo che considera la realtà della polizza all risk.
Il bando, reso noto attraverso il sito web del CnF, è ufficiale grazie alla pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale europea (11.7.2017, s130-266012-2017-IT).
Chiariti i dettagli sulle modalità di partecipazione al bando, ad aggiudicarsi l’affidamento dei servizi non potrà che essere la compagnia in grado di proporre l’offerta più conveniente in termini economici.
Punti fermi del bando sono la scadenza, fissata il 25 agosto 2017, la data di apertura pubblica delle offerte prevista per il 6 settembre, così come la provenienza delle compagnie che possono partecipare al bando, che devono avere rigorosamente la sede legale e l’apparato organizzativo entro i confini del territorio italiano.
A suscitare l’interesse è già da ora la formula a copertura della Rc professionale.
Questa tipologia di polizza è obbligatoria per la stragrande maggioranza dei professionisti iscritti ad albi o ordini in base al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011, entrato in vigore nel 2013.

Per gli avvocati la sottoscrizione di un’assicurazione Rc obbligatoria è diventato un obbligo solo recentemente, ed il termine ultimo per mettersi in regola è fissato all’11 ottobre del 2017, ad un anno esatto dalla pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero della Giustizia
Il decreto ha stabilito le "condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative" che coprono da un lato la responsabilità civile mentre dall'altro garantiscono dagli infortuni "derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

Punti focali di una adeguata polizza di responsabilità civile professionale, realizzata a favore di coloro che esercitano l’avvocatura, sono la copertura dei danni patrimoniali, dei pregiudizi causati alla clientela, al pari delle garanzie in grado di preservare la clientela da fatti dolosi o colposi di cui si sono macchiati i collaboratori alle dipendenze di un avvocato, ma anche i dipendenti ed i praticanti.

La copertura assicurativa deve inoltre tenere nella giusta considerazione la mole di danni diretti ed indiretti, temporanei, che può provocare il professionista al pari di quelli permanenti ma anche di quelli futuri.
“Prima di stipulare un’assicurazione è bene anche sapere che alcune assicurazioni possono essere retroattive. La polizza infatti può essere sottoscritta a regime claims made, a richiesta fatta, ossia con retroattività per le richieste di risarcimento dei fatti commessi precedentemente la stipula della polizza a patto però che la richiesta sia stata fatta nel momento in cui la polizza è in attività”, come ci spiega il broker MIOAssicuratore.

Non può mancare lo sguardo al passato: una polizza corretta è quella che considera di mettere a ruolo anche un esplicito carattere retroattivo, abbinato ad una copertura proiettata al futuro, che considera possano emergere danni a distanza di tempo dalla cessazione dell’attività.
Il decreto apre alla tutela dei familiari del professionista. Ad entrare nel merito è l'art. 2 della riforma, che considera che l'assicurazione deve prevedere "anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza".
Una copertura adeguata considera anche tutta una serie di responsabilità per “danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi”.
Fasce di rischio e massimali vengono illustrati accuratamente nell’articolo 3 e variano in relazione al fatturato e al numero degli associati.
Nel caso in cui l’avvocato decida di non osservare gli obblighi assicurativi può incorrere nella cancellazione dall’albo.
La riforma voluta dal Ministero della Giustizia punta dritto all’obbligo assicurativo per gli avvocati, come si legge nell’art. 12, professionisti che esercitano singolarmente, in associazione o all’interno di una società tra professionisti.
Gli elementi fondamentali di questa tipologia di polizza devono essere illustrati nel dettaglio alla clientela nel momento stesso in cui l’avvocato prende in carico una pratica.
Il secondo punto fermo della riforma, in termini assicurativi, rende obbligatoria la stipula di "una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".

 

 

 

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