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LE SANZIONI PER IL PALIO DEL 16 AGOSTO 2011

News 23-11-2011

 

La giunta comunale, senza la partecipazione dell’Assessore delegato Alessandro Mugnaioli, come previsto dall’articolo 99 comma 5 del regolamento del Palio, con voto unanime e dopo aver valutato le memorie difensive presentate dalla Contrada Sovrana dell’Istrice, dalla Nobile Contrada del Nicchio e dalla Contrada della Pantera ha deliberato le sanzioni relative al Palio del 16 agosto 2011.

E’ stato confermato, come proposto dall’Assessore delegato, di sanzionare: la Nobile Contrada del Bruco con la punizione di una “Censura”; l’Imperiale Contrada della Giraffa con la punizione di una “Censura”; la Contrada Sovrana dell’Istrice con la punizione della “Esclusione” dalla partecipazione a un Palio; la Contrada della Lupa, con la punizione della “Esclusione” dalla partecipazione a un Palio; la Nobile Contrada del Nicchio con la punizione di una “Censura”; la Contrada della Pantera con la punizione di una “Censura” e il fantino della Contrada della Pantera Walter Pusceddu detto “Bighino” con la punizione dell’“Ammonizione”.

Procedimento a carico della Contrada Sovrana dell’Istrice

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 140 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare alla Contrada Sovrana dell’Istrice, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 52139 Ord. n. 140

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Contrada Sovrana dell’Istrice - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi al Palio, così recita: "[...] All’uscita delle Contrade dalla Piazza si verificava un breve scontro tra i contradaioli dell’Istrice e della Lupa, seguito da un lungo fronteggiamento della durata di circa venti minuti. L’arrivo dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, coadiuvati dalle Dirigenze delle due Contrade, impediva che la situazione degenerasse, senza peraltro far cessare il fronteggiamento stesso.
-    Al loro  arrivo i Deputati  della Festa osservavano  alcune persone  con evidenti contusioni, fra cui uno dei Mangini dell’Istrice ed un Vicario della Lupa………  [...]”;
-    "[...] L’episodio provocava un notevole ritardo nell’uscita della Contrada vittoriosa dalla Piazza [...]”
-    la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: "[...] Da notare che i fatti sopra citati non hanno consentito all’Imperiale Contrada della Giraffa di festeggiare liberamente la vittoria del Palio rendendo difficile l’afflusso in Piazza dei contradaioli provenienti dal rione ed impedendo il deflusso verso il Duomo. [...]”;

Atteso che il primo scontro, avvenuto nel momento immediatamente successivo alla fine della carriera, è stato particolarmente grave e sono rimasti coinvolti e colpiti un Mangino dell’Istrice e un Vicario della Lupa;

Rilevato che il successivo lungo fronteggiamento, di circa 20 minuti,  ha impedito  i consueti festeggiamenti dalla Contrada vincitrice nonché reso difficile il regolare deflusso dalla Piazza;

Rilevato che le due dirigenze hanno comunque tenuto un atteggiamento responsabile, per cui si escludono sanzioni ben più gravi, quali quelli ipotizzabili per fatti simili a quelli di cui trattasi;

Atteso che le Contrade di Istrice e Lupa hanno depositato in merito all’accaduto un documento comune, acquisito dai Deputati della Festa ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento del Palio, nel quale si condividono le responsabilità dell’episodio, il tutto peraltro senza rilasciare dichiarazioni alla stampa;

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio [...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

•    di sanzionare la Contrada Sovrana dell’Istrice con la punizione di una “Esclusione” dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del Regolamento per il Palio;

•    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada Sovrana dell’Istrice, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tale proposta è stata notificata alla Contrada Sovrana dell’Istrice in data 10.11.2011;

Preso atto che la Contrada Sovrana dell’Istrice ha presentato memorie/osservazioni in data 20.11.2011 (prot. 54004);

Ritenuto che la Contrada con tale nota precisa che nulla aggiungendo a quanto dichiarato nel documento congiunto sottoscritto insieme alla Contrada della Lupa e consegnato ai Deputati il 20.08.2011, che non condivide il reiterato tentativo di ingabbiare la festa mortificando gli elementi di spontaneità e passione;

La Contrada ribadisce altresì:
•    la componente di casualità e imprevedibilità che è insita in ogni momento della festa e pertanto non comprende il complessivo quadro sanzionatorio, evidenziando che la sanzione proposta dall’Assessore Delegato risulta eccessivamente severa in relazione agli episodi di che trattasi;
•    il proprio disappunto in relazione allo scarso peso dato al “documento congiunto”, dal quale si rileva fra l’altro che la contesa fra i due popoli si è svolta in una cornice di assoluto rispetto della tradizione paliesca;
•    documento che rappresenta un atto “storico” di grande responsabilità da parte delle dirigenze;
•    teme inoltre che tale atteggiamento punitivo da parte della Amministrazione Comunale possa mortificare e rendere più difficoltoso il percorso intrapreso fra le due dirigenze;

Rilevato che la Relazione dei Deputati della Festa risulta chiara ed esauriente;

Atteso l’atteggiamento molto responsabile delle due Contrade sia durante che in esito alla vicenda stessa, ribadendo però l’assoluto rispetto che deve essere portato ai Dirigenti delle Contrade, prontamente intervenuti per far cessare l’episodio;

Rilevato che rientra nella responsabilità dell’Amministrazione Comunale gestire la Festa e garantire il corretto svolgimento di tutte le sue fasi;

A ciò deve aggiungersi che il momento immediatamente successivo alla fine della Carriera risulta essere una fra i più delicati, non solo per quanto riguarda il regolare svolgimento della Festa, ma rispetto ad altri fasi altrettanto sensibili, in questo frangente si deve tenere presente anche il regolare deflusso della Piazza;

Analizzando la Relazione dei Deputati della Festa, nonché alla luce dei chiari e numerosi precedenti della c.d. giustizia paliesca si potrebbe giungere anche alla conclusione di sanzioni ben più gravi. Gli episodi in esame hanno riguardato un lungo fronteggiamento, le conseguenze che lo stesso ha determinato in relazione alla fase conclusiva della Festa, nonché quanto già descritto esaurientemente dai Deputati della Festa. Occorre in questo frangente tener conto dell’atteggiamento invero assai responsabile tenuto dalle due dirigenze sia durante che all’esito della vicenda ed aver prodotto ogni sforzo per contenere l’episodio e di aver offerto all’Assessore Delegato una ricostruzione condivisa, peraltro astenendosi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche, rappresenta un comportamento da incoraggiare perché teso a circoscrivere i fatti inerenti il funzionamento del Palio all’interno dei meccanismi per regolamentare e sanzionare gli stessi;

Ravvisato comunque che i fronteggiamenti devono terminare all’arrivo dei Dirigenti di Contrada, dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista;

Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza dell’Assessore Delegato;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1.    di infliggere alla Contrada Sovrana dell’Istrice per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 140/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione dell“Esclusione” dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del Regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione alla Contrada Sovrana dell’Istrice, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico della Contrada della Lupa

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 141 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare alla Contrada della Lupa, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 52141 Ord. n. 141

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Contrada della Lupa - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi al Palio, così recita: "[...] All’uscita delle Contrade dalla Piazza si verificava un breve scontro tra i contradaioli dell’Istrice e della Lupa, seguito da un lungo fronteggiamento della durata di circa venti minuti. L’arrivo dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, coadiuvati dalle Dirigenze delle due Contrade, impediva che la situazione degenerasse, senza peraltro far cessare il fronteggiamento stesso.
-      [...]”; Al loro  arrivo i Deputati  della Festa  osservavano  alcune persone  con evidenti contusioni, fra cui uno dei mangini dell’Istrice ed un Vicario della Lupa………  [...]”;
-    "[...] L’episodio provocava un notevole ritardo nell’uscita della Contrada vittoriosa dalla Piazza [...]”
-    la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: "[...] Da notare che i fatti sopra citati non hanno consentito all’Imperiale Contrada della Giraffa di festeggiare liberamente la vittoria del Palio rendendo difficile l’afflusso in Piazza dei contradaioli provenienti dal rione ed impedendo il deflusso verso il Duomo. [...]”;

Atteso che il primo scontro, avvenuto nel momento immediatamente successivo alla fine della carriera, è stato particolarmente grave e sono rimasti coinvolti e colpiti un Mangino dell’Istrice e un Vicario della Lupa;

Rilevato che il successivo lungo, di circa 20 minuti; ha impedito i consueti festeggiamenti dalla Contrada vincitrice nonché reso difficile il regolare deflusso dalla Piazza;

Rilevato che le due dirigenze hanno comunque tenuto un atteggiamento responsabile, per cui si escludono sanzioni ben più gravi, quali quelli ipotizzabili per fatti simili a quelli di cui trattasi;

Atteso che le Contrade di Istrice e Lupa hanno depositato in merito all’accaduto un documento comune, acquisito dai Deputati della Festa ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento del Palio, nel quale si condividono le responsabilità dell’episodio, il tutto peraltro senza rilasciare dichiarazioni alla stampa;

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento,  tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio[...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

•    di sanzionare la Contrada della Lupa con la punizione di una “Esclusione” dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della Contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del Regolamento per il Palio;

•    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Lupa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tale proposta è stata notificata alla Contrada della Lupa in data 10.11.2011;

Preso atto che la Contrada della Lupa non ha ritenuto di presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente della Direzione Cultura e Grandi Eventi, in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto pertanto di far proprie le considerazioni esposte e di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza n. 141 del 10.11.2011 dell’Assessore Delegato;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

1.    di infliggere alla Contrada della Lupa per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 141/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio:
•    la punizione di una “Esclusione” dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della Contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del Regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Lupa, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico della Nobile Contrada del Bruco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 138 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare alla Nobile Contrada del Bruco, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 52137 Ord. n. 138

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Bruco - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla terza prova, così recita: "[...] Al termine della prova si verifica un fronteggiamento tra i contradaioli del Bruco e della Giraffa. I Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista intervenivano tempestivamente posizionandosi tra i gruppi delle due Contrade, attivandosi assieme alle dirigenze di Bruco e Giraffa che con spirito collaborativo, del quale si ritiene di dover dare atto, cercavano di riportare la calma e consentire un normale deflusso dalla Piazza. [...]”;
-    "[...]la situazione si normalizzava consentendo l’uscita dal Chiasso Largo, pur con notevole ritardo, di tutte le Contrade [...]”
-    "[...] Durante l’incontro veniva ricostruita la dinamica dell’evento, nato da una decisione del Capitano della Giraffa  di far uscire il proprio fantino attraverso i palchi …..occupati dai contradaioli del Bruco……durante tale fase, per motivi non ben precisati, si creava una situazione di tensione sfociata in un fronteggiamento. [...]”;
-    [...]al termine dell’incontro le due dirigenze  ritenevano chiuso l’episodio, dandosi reciproco  atto  che tale  avvenimento non avrebbe influito nei rapporti  fra le due Contrade…[...]”
-   

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

-    di  sanzionare la Nobile Contrada del Bruco con la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Imperiale Contrada della Giraffa; ritardando l’uscita delle consorelle, sulla base di quanto disposto dall’art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio;
-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Bruco, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tali proposte sono state notificate alla Nobile Contrada del Bruco in data 10.11.2011;

Preso atto che la Nobile Contrada del Bruco non ha ritenuto di presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;
Visto il parere del Dirigente della Direzione Cultura e Grandi Eventi, in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto pertanto di far proprie le considerazioni esposte e di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza n. 138 del 10.11.2011 dell’Assessore Delegato;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

1.    di infliggere alla Nobile Contrada del Bruco per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 138/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio:
•    la punizione della “Censura” per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Imperiale Contrada della Giraffa, ritardando l’uscita delle consorelle, sulla base di quanto disposto dall’art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada del Bruco, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico della Imperiale Contrada della Giraffa

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 139 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare alla Imperiale Contrada della Giraffa, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 52138 Ord. n. 139

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Imperiale Contrada della Giraffa - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla terza prova, così recita: "[...] Al termine della prova si verifica un fronteggiamento tra i contradaioli del Bruco e della Giraffa. I Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista intervenivano tempestivamente posizionandosi tra i gruppi delle due Contrade, attivandosi assieme alle dirigenze di Bruco e Giraffa che con spirito collaborativo, del quale si ritiene di dover dare atto, cercavano di riportare la calma e consentire un normale deflusso dalla Piazza. [...]”;
-    "[...]la situazione si normalizzava consentendo l’uscita dal Chiasso Largo, pur con notevole ritardo, di tutte le Contrade [...]”
-    "[...] Durante l’incontro veniva ricostruita la dinamica dell’evento, nato da una decisione del Capitano della Giraffa  di far uscire il proprio fantino attraverso i palchi …..occupati dai contradaioli del Bruco……durante tale fase, per motivi non ben precisati, si creava una situazione di tensione sfociata in un fronteggiamento. [...]”;
-    [...]al termine dell’incontro le due dirigenze ritenevano chiuso l’episodio, dandosi reciproco atto  che tale  avvenimento non avrebbe influito nei rapporti  fra le due Contrade…[...]”

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

-    di sanzionare l’Imperiale Contrada della Giraffa con la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Nobile Contrada del Bruco, ritardando fra l’altro anche l’uscita delle consorelle, sulla base  di quanto  previsto dall’art. 101, 2° coma del Regolamento per il Palio;
-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Imperiale Contrada della Giraffa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tale proposta è stata notificata alla Imperiale Contrada della Giraffa in data 10.11.2011;

Preso atto che la Imperiale Contrada della Giraffa non ha ritenuto di presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente della Direzione Cultura e Grandi Eventi, in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto pertanto di far proprie le considerazioni esposte e di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza n. 139 del 10.11.2011 dell’Assessore Delegato;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

1.    di infliggere alla Imperiale Contrada della Giraffa per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 139/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio:
•    la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Nobile Contrada del Bruco, ritardando fra l’altro anche l’uscita delle consorelle, sulla base  di quanto  previsto dall’art. 101, 2° coma del Regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione alla Imperiale Contrada della Giraffa, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 142 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare alla Nobile Contrada del Nicchio, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n.  52142 Ord. n. 142

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi allo svolgimento della terza prova, così recita: "[...] da una terrazza sovrastante la Mossa occupata da un gruppo di Contradaiole della Nobile Contrada del Nicchio, venivano lanciate almeno due palline di carta in direzione del Mossiere, contestato per avere ritenuta valida la Mossa nonostante che il loro cavallo, in posizione arretrata, fosse partito in ritardo . [...]”;
-    sempre la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti precedenti lo svolgimento della quarta prova, così recita "[...] Mentre i cavalli si recavano alla Mossa, sia da una terrazza sovrastante il Verrocchio, sia dal palco posto dietro il Verrocchio stesso, sia dalla Piazza del Campo nella zona della Mossa, iniziava, ad opera di alcuni contradaioli del Nicchio, una vivace e prolungata contestazione verbale nei confronti del Sig. Mossiere. [...]”

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

-    di sanzionare  la Nobile Contrada del Nicchio con  la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli attuato una vivace e prolungata contestazione verbale nei confronti del Sig. Mossiere, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova e prima della quarta prova, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101. 2° comma, del Regolamento per il Palio;
-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tali proposte sono state notificate alla Nobile Contrada del Nicchio in data 10.11.2011;

Precisato che la Nobile Contrada del Nicchio ha presentato memorie difensive in data 18/.11.2011 (prot. n. 53846);

Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate in relazione alla sanzione della “Censura” precisa che:
•    pur non contestando i fatti così come ricostruiti, sicuramente dalla terrazza, in occasione della terza prova, non furono lanciate più di tre palline di carta;
•    l’indignazione dei contradaioli nei confronti del Mossiere era legittima;
•    si trattava di mere contestazioni esclusivamente verbali e che tali contestazioni non sono state tali da provocare incidenti e/o tumulti;
•    pertanto la sanzione non è da ritenersi applicabile non avendo la contestazione provocato le temute conseguenze di cui all’art. 101;

Rilevato che la Contrada non contesta i fatti in sé e che dalle memorie non risultano elementi diversi da quelli contestati;

Rilevato che la figura del Mossiere è una fra quelle più delicate all’interno dell’organizzazione della Festa, in relazione al ruolo che svolge;

Rilevato che gli atteggiamenti dei contradaioli del Nicchio nei confronti del Mossiere, soprattutto in uno dei due momenti si sono protratti a lungo;

In relazione alla vis polemica della memoria, preme ricordare, come del resto noto a tutti, che le offese al Mossiere sono state sanzionate in numerose precedenti occasioni (vedi ad esempio Deliberazione di Giunta Comunale n. 432/2004 oppure n. 378/2006);

Atteso inoltre che l’aver tirato anche solo due o tre palline di carta appare comunque un gesto contrario al decoro al Palio, come previsto dall’art. 97 del Regolamento per il Palio, che in ogni caso il gesto di tirare cose e/o oggetti nella Pista va disincentivato per la sicurezza della Festa;

Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza dell’Assessore Delegato;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1.    di infliggere alla Nobile Contrada del Nicchio per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 142/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli attuato una vivace e prolungata contestazione verbale nei confronti del Sig. Mossiere, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova e prima della quarta prova, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101. 2° comma, del Regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada del Nicchio , ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di  dichiarare  la  presente  deliberazione, con votazione separata,  immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico della Contrada della Pantera

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 143 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare alla Contrada della Pantera, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 52143 Ord. n. 143

Palio del 16 agosto  2011 - Procedimento a carico della Contrada della Pantera - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa segnala, in occasione della prima e terza prova, “[...] al passaggio del cavallo e del popolo della Contrada della Pantera nel territorio della Nobile Contrada dell’Aquila veniva intonato il canto, da quest’ultima contrada ritenuto offensivo, la Corrente elettrica è una corrente forte, chi tocca un panterino pericolo di morte…. [...]” in contrasto agli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco;
-    la Relazione degli Ispettori di Pista, in occasione della seconda prova, segnala “[...] Al passaggio del cavallo  nel territorio della Nobile Contrada dell’Aquila il popolo della Contrada della Pantera ha intonato il canto, ritenuto dall’avversaria offensivo: La corrente elettrica è una corrente forte, chi tocca un panterino pericolo di morte [...]” 

Considerato che tali comportamento avrebbero potuto turbare il regolare svolgimento della festa, e comunque in violazione degli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco;

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

-    di sanzionare la Contrada della Pantera con la punizione di una  “Censura” per avere, in più momenti violato l’accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l’avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio;

-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Pantera, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tale proposta è stata notificata alla Contrada della Pantera in data 10.11.2011;

Preso atto che la Contrada della Pantera ha presentato memorie difensive in data 16.11.2011 (atti prot.  53412);

Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate precisa che:
•    l’accordo, dinanzi al Sindaco prevedeva che i contradaioli della Pantera, durante il passaggio nel territorio dell’avversaria, si sarebbero impegnati ad intonare esclusivamente canti non offensivi nei confronti dell’avversaria;
•    la discussione si è focalizzata sul fatto se il canto “la corrente elettrica è una corrente forte… chi tocca un panterino, pericolo di morte….” sia oltraggioso verso l’avversaria;
•    il Capitano della Nobile Contrada dell’Aquila avrebbe acconsentito che venisse cantata “la corrente elettrica è una corrente forte… chi tocca un panterino, pericolo di morte….”;
•    probabilmente i Deputati e gli Ispettori non erano a conoscenza dell’effettivo contenuto dell’accordo;
•    che in ogni caso la strofa “la corrente elettrica è una corrente forte… chi tocca un panterino, pericolo di morte….” non può ritenersi un canto offensivo, ma solo un’orgogliosa espressione di forza e di appartenenza contradaiola, e per queste ragioni viene chiesta l’archiviazione del procedimento a suo carico;

Rilevato che dalla Relazione dei Deputati della Festa risulta  “[...] impegno dei contradaioli della Pantera, nell’attraversare il territorio dell’Aquila, a cantare solo gli inni della propria Contrada e non canzoni offensive per l’avversaria…. [...]”

Rilevato altresì che quanto riportato nella Relazione dei Deputati della Festa è quanto emerso dall’incontro con il Sindaco, fedelmente riportato ai Deputati, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

Rilevato pertanto che così come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa i contradaioli della Pantera si impegnavano a cantare solo l’inno;

Atteso che questa Amministrazione Comunale ritiene importante il rispetto degli accordi, peraltro presi dalle Contrade stesse in perfetta autonomia;

Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza dell’Assessore Delegato;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1.    di infliggere alla Contrada della Pantera per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 143/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione di una  “Censura” per avere, in più momenti violato l’accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l’avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Pantera, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Procedimento a carico del fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 144 l’Assessore Delegato ebbe a formulare la proposta di addebito da contestare al fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino, rilevate in occasione del Palio del 16 agosto 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 52144  Ord. n. 144

Palio del 16 agosto 2011 -  Procedimento a carico del fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino -  Determinazioni.


L’ASSESSORE DELEGATO

Premesso che, in occasione della corsa del Palio, la Relazione dei Deputati della Festa evidenzia in merito al comportamento del fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino:
-    “[...] Durante….. fasi della mossa si verificavano ripetuti tentativi di cambio di posto da parte della Contrada della Pantera, protrattisi fino a qualche istante prima dell’abbassamento del canapo, che cercava di posizionarsi accanto alla rivale Nobile Contrada dell’Aquila, tanto da ricevere un Primo Richiamo dal Sig. Mossiere [...]”

Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE

-    di sanzionare il fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino con la punizione della “Ammonizione” per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dall’art. 64, 1° comma,  del Regolamento per il Palio;

-    di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tale proposta è stata notificata al fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino in data 10.11.2011;

Preso atto che il fantino Walter Pusceddu detto Bighino non ha ritenuto di presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto;

Visto l’art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente della Direzione Cultura e Grandi Eventi, in relazione alla procedura preliminare all’atto di Giunta;

Ritenuto pertanto di far proprie le considerazioni esposte e di confermare le proposte di sanzione di cui all’ordinanza n. 144 del 10.11.2011 dell’Assessore Delegato;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

1.    di infliggere al fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2011 confermando quando proposto dall’ordinanza n. 144/2011 dell’Assessore Delegato, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio:
•    la punizione della “Ammonizione” per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dall’art. 64, 1° comma,  del Regolamento per il Palio;

2.    di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio;

3.    di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente eseguibile.

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