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LE PROPOSTE DI SANZIONE PER IL PALIO DEL 16 AGOSTO 2011

News 10-11-2011
 

Ecco le proposte di sanzione relative al Palio del 16 agosto 2011 dell’Assessore Delegato, Alessandro Mugnaioli.

Contrada Sovrana dell’Istrice: L'assessore delegato propone: “di sanzionare la Contrada Sovrana dell’Istrice con la punizione di una ‘Esclusione’ dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del Regolamento per il Palio”.

Contrada della Lupa: L'assessore delegato propone: “di sanzionare la Contrada della Lupa con la punizione di una ‘Esclusione’ dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della Contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del regolamento per il Palio”.

Nobile Contrada del Bruco: L’assessore delegato propone: “di sanzionare la Nobile Contrada del Bruco con la punizione di una ‘Censura’, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Imperiale Contrada della Giraffa; ritardando l’uscita delle consorelle, sulla base di quanto disposto dall’art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio”.    

Imperiale Contrada della Giraffa: L’assessore delegato propone: “di sanzionare l’Imperiale Contrada della Giraffa con la punizione di una ‘Censura’, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Nobile Contrada del Bruco, ritardando fra l’altro anche l’uscita delle consorelle, sulla base  di quanto  previsto dall’art. 101, 2° coma del Regolamento per il Palio”.

Contrada della Pantera: L’assessore delegato propone: “di sanzionare la Contrada della Pantera con la punizione di una ‘Censura’ per avere, in più momenti violato l’accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l’avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio”.

Nobile Contrada del Nicchio
: L’assessore delegato propone: “di sanzionare  la Nobile Contrada del Nicchio con  la punizione di una ‘Censura’, per avere i propri contradaioli attuato una vivace e prolungata contestazione verbale nei confronti del Sig. Mossiere, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova e prima della quarta prova, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101. 2° comma, del Regolamento per il Palio”.

Procedimento a carico del fantino Walter Pusceddu detto Bighino
: L’assessore delegato propone: “di sanzionare il fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino con la punizione della ‘Ammonizione’ per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dall’art. 64, 1° comma, del Regolamento per il Palio”.

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Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Contrada Sovrana dell’Istrice - Determinazioni.

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi al Palio, così recita: "[...] All’uscita delle Contrade dalla Piazza si verificava un breve scontro tra i contradaioli dell’Istrice e della Lupa, seguito da un lungo fronteggiamento della durata di circa venti minuti. L’arrivo dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, coadiuvati dalle Dirigenze delle due Contrade, impediva che la situazione degenerasse, senza peraltro far cessare il fronteggiamento stesso.
-    Al loro  arrivo i Deputati  della Festa osservavano  alcune persone  con evidenti contusioni, fra cui uno dei Mangini dell’Istrice ed un Vicario della Lupa………  [...]”;
-    "[...] L’episodio provocava un notevole ritardo nell’uscita della Contrada vittoriosa dalla Piazza [...]”
-    la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: "[...] Da notare che i fatti sopra citati non hanno consentito all’Imperiale Contrada della Giraffa di festeggiare liberamente la vittoria del Palio rendendo difficile l’afflusso in Piazza dei contradaioli provenienti dal rione ed impedendo il deflusso verso il Duomo. [...]”;

Atteso che il primo scontro, avvenuto nel momento immediatamente successivo alla fine della carriera, è stato particolarmente grave e sono rimasti coinvolti e colpiti un Mangino dell’Istrice e un Vicario della Lupa;

Rilevato che il successivo lungo fronteggiamento, di circa 20 minuti,  ha impedito  i consueti festeggiamenti dalla Contrada vincitrice nonché reso difficile il regolare deflusso dalla Piazza;

Rilevato che le due dirigenze hanno comunque tenuto un atteggiamento responsabile, per cui si escludono sanzioni ben più gravi, quali quelli ipotizzabili per fatti simili a quelli di cui trattasi;

Atteso che le Contrade di Istrice e Lupa hanno depositato in merito all’accaduto un documento comune, acquisito dai Deputati della Festa ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento del Palio, nel quale si condividono le responsabilità dell’episodio, il tutto peraltro senza rilasciare dichiarazioni alla stampa;

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio [...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

•    di sanzionare la Contrada Sovrana dell’Istrice con la punizione di una “Esclusione” dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del Regolamento per il Palio;

•    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada Sovrana dell’Istrice, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Contrada della Lupa - Determinazioni.

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi al Palio, così recita: "[...] All’uscita delle Contrade dalla Piazza si verificava un breve scontro tra i contradaioli dell’Istrice e della Lupa, seguito da un lungo fronteggiamento della durata di circa venti minuti. L’arrivo dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, coadiuvati dalle Dirigenze delle due Contrade, impediva che la situazione degenerasse, senza peraltro far cessare il fronteggiamento stesso.
-      [...]”; Al loro  arrivo i Deputati  della Festa  osservavano  alcune persone  con evidenti contusioni, fra cui uno dei mangini dell’Istrice ed un Vicario della Lupa………  [...]”;
-    "[...] L’episodio provocava un notevole ritardo nell’uscita della Contrada vittoriosa dalla Piazza [...]”
-    la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: "[...] Da notare che i fatti sopra citati non hanno consentito all’Imperiale Contrada della Giraffa di festeggiare liberamente la vittoria del Palio rendendo difficile l’afflusso in Piazza dei contradaioli provenienti dal rione ed impedendo il deflusso verso il Duomo. [...]”;

Atteso che il primo scontro, avvenuto nel momento immediatamente successivo alla fine della carriera, è stato particolarmente grave e sono rimasti coinvolti e colpiti un Mangino dell’Istrice e un Vicario della Lupa;

Rilevato che il successivo lungo, di circa 20 minuti; ha impedito i consueti festeggiamenti dalla Contrada vincitrice nonché reso difficile il regolare deflusso dalla Piazza;

Rilevato che le due dirigenze hanno comunque tenuto un atteggiamento responsabile, per cui si escludono sanzioni ben più gravi, quali quelli ipotizzabili per fatti simili a quelli di cui trattasi;

Atteso che le Contrade di Istrice e Lupa hanno depositato in merito all’accaduto un documento comune, acquisito dai Deputati della Festa ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento del Palio, nel quale si condividono le responsabilità dell’episodio, il tutto peraltro senza rilasciare dichiarazioni alla stampa;

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento,  tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio[...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

•    di sanzionare la Contrada della Lupa con la punizione di una “Esclusione” dalla partecipazione ad n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaioli preso parte ad un scontro nella Piazza del Campo in cui sono rimasti contusi un Mangino e un Vicario e al successivo lungo fronteggiamento ritardando il regolare deflusso dalla Piazza della Contrada vincitrice sulla base di quanto previsto dall’art. 101, 2° e 3° comma, del regolamento per il Palio;

•    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Lupa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Bruco - Determinazioni.

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla terza prova, così recita: "[...] Al termine della prova si verifica un fronteggiamento tra i contradaioli del Bruco e della Giraffa. I Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista intervenivano tempestivamente posizionandosi tra i gruppi delle due Contrade, attivandosi assieme alle dirigenze di Bruco e Giraffa che con spirito collaborativo, del quale si ritiene di dover dare atto, cercavano di riportare la calma e consentire un normale deflusso dalla Piazza. [...]”;
-    "[...]la situazione si normalizzava consentendo l’uscita dal Chiasso Largo, pur con notevole ritardo, di tutte le Contrade [...]”
-    "[...] Durante l’incontro veniva ricostruita la dinamica dell’evento, nato da una decisione del Capitano della Giraffa  di far uscire il proprio fantino attraverso i palchi …..occupati dai contradaioli del Bruco……durante tale fase, per motivi non ben precisati, si creava una situazione di tensione sfociata in un fronteggiamento. [...]”;
-    [...]al termine dell’incontro le due dirigenze  ritenevano chiuso l’episodio, dandosi reciproco  atto  che tale  avvenimento non avrebbe influito nei rapporti  fra le due Contrade…[...]”

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

-    di  sanzionare la Nobile Contrada del Bruco con la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, , con i contradaioli della Imperiale Contrada della Giraffa; ritardando l’uscita delle consorelle, sulla base di quanto disposto dall’art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio;
-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Bruco, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Imperiale Contrada della Giraffa - Determinazioni.

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla terza prova, così recita: "[...] Al termine della prova si verifica un fronteggiamento tra i contradaioli del Bruco e della Giraffa. I Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista intervenivano tempestivamente posizionandosi tra i gruppi delle due Contrade, attivandosi assieme alle dirigenze di Bruco e Giraffa che con spirito collaborativo, del quale si ritiene di dover dare atto, cercavano di riportare la calma e consentire un normale deflusso dalla Piazza. [...]”;
-    "[...]la situazione si normalizzava consentendo l’uscita dal Chiasso Largo, pur con notevole ritardo, di tutte le Contrade [...]”
-    "[...] Durante l’incontro veniva ricostruita la dinamica dell’evento, nato da una decisione del Capitano della Giraffa  di far uscire il proprio fantino attraverso i palchi …..occupati dai contradaioli del Bruco……durante tale fase, per motivi non ben precisati, si creava una situazione di tensione sfociata in un fronteggiamento. [...]”;
-    [...]al termine dell’incontro le due dirigenze ritenevano chiuso l’episodio, dandosi reciproco atto  che tale  avvenimento non avrebbe influito nei rapporti  fra le due Contrade…[...]”

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

-    di sanzionare l’Imperiale Contrada della Giraffa con la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli, dopo la terza prova, preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, con i contradaioli della Nobile Contrada del Bruco, ritardando fra l’altro anche l’uscita delle consorelle, sulla base  di quanto  previsto dall’art. 101, 2° coma del Regolamento per il Palio;
-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Imperiale Contrada della Giraffa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Palio del 16 agosto  2011 - Procedimento a carico della Contrada della Pantera - Determinazioni.

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa segnala, in occasione della prima e terza prova, “[...] al passaggio del cavallo e del popolo della Contrada della Pantera nel territorio della Nobile Contrada dell’Aquila veniva intonato il canto, da quest’ultima contrada ritenuto offensivo, la Corrente elettrica è una corrente forte, chi tocca un panterino pericolo di morte…. [...]” in contrasto agli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco;
-    la Relazione degli Ispettori di Pista, in occasione della seconda prova, segnala “[...] Al passaggio del cavallo  nel territorio della Nobile Contrada dell’Aquila il popolo della Contrada della Pantera ha intonato il canto, ritenuto dall’avversaria offensivo: La corrente elettrica è una corrente forte, chi tocca un panterino pericolo di morte [...]” 

Considerato che tali comportamento avrebbero potuto turbare il regolare svolgimento della festa, e comunque in violazione degli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco;

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

-    di sanzionare la Contrada della Pantera con la punizione di una  “Censura” per avere, in più momenti violato l’accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l’avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio;

-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Pantera, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Palio del 16 agosto 2011 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio - Determinazioni.

Premesso che:
-    la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi allo svolgimento della terza prova, così recita: "[...] da una terrazza sovrastante la Mossa occupata da un gruppo di Contradaiole della Nobile Contrada del Nicchio, venivano lanciate almeno due palline di carta in direzione del Mossiere, contestato per avere ritenuta valida la Mossa nonostante che il loro cavallo, in posizione arretrata, fosse partito in ritardo . [...]”;
-    sempre la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti precedenti lo svolgimento della quarta prova, così recita "[...] Mentre i cavalli si recavano alla Mossa, sia da una terrazza sovrastante il Verrocchio, sia dal palco posto dietro il Verrocchio stesso, sia dalla Piazza del Campo nella zona della Mossa, iniziava, ad opera di alcuni contradaioli del Nicchio, una vivace e prolungata contestazione verbale nei confronti del Sig. Mossiere. [...]”

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]”;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

-    di sanzionare  la Nobile Contrada del Nicchio con  la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli attuato una vivace e prolungata contestazione verbale nei confronti del Sig. Mossiere, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova e prima della quarta prova, sulla base di quanto previsto  dall’art. 101. 2° comma, del Regolamento per il Palio;
-    di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Palio del 16 agosto 2011 -  Procedimento a carico del fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino -  Determinazioni.

Premesso che, in occasione della corsa del Palio, la Relazione dei Deputati della Festa evidenzia in merito al comportamento del fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino:
-    “[...] Durante….. fasi della mossa si verificavano ripetuti tentativi di cambio di posto da parte della Contrada della Pantera, protrattisi fino a qualche istante prima dell’abbassamento del canapo, che cercava di posizionarsi accanto alla rivale Nobile Contrada dell’Aquila, tanto da ricevere un Primo Richiamo dal Sig. Mossiere [...]”

Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

L'ASSESSORE DELEGATO PROPONE

-    di sanzionare il fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino con la punizione con la punizione della “Ammonizione” per avere tenuto durante la mossa del Palio un comportamento contrario a quanto disposto dall’art. 64, 1° comma,  del Regolamento per il Palio;

-    di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Pantera, Walter Pusceddu detto Bighino, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

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